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Le carte dello Stadio A.S. Roma già sul tavolo della Regione Lazio per la Conferenza di Servizi

lunedì, 1 Giugno 2026
6 minuti di lettura

Una partita complessa con 39 giocatori in campo tra pubblico interesse e interessi diffusi e collettivi nel bosco ‘fantasma’ dell’Aniene a due passi dall’Ospedale Sandro Pertini.

Tutto ciò mentre il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), con sentenza del 13 maggio 2026, respinge l’ultimo ricorso coi motivi aggiunti da parte del(i) ricorrente(i) ‘NO’ stadio, affermando che: “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (art.34, comma 2 c.p.a.) che rende inammissibile la specifica doglianza proposta”.

La partita tra le squadre del “SI” e quelle del “NO”

Molto probabilmente è ancora una partita tutta da giocare: Sono state spostate solamente le carte e i giocatori in campo sempre più numerosi ed agguerriti da ambo le ‘tifoserie’. Circa 39 le Istituzioni e gli Organismi facenti parte della Conferenza di Servizi chiamati a pronunciarsi in base alle specifiche competenze per materia. Fino ad ora sono state le associazioni locali a difendere le proprie posizioni, i propri interessi ristretti o diffusi che essi siano, invocando ciascuno il diritto vivente di maggiore convenienza, tra un ginepraio di norme di vari livelli: locale, regionale, nazionale ed europee, interpretate da una vasta giurisprudenza, basate per i ‘NO’ stadio alla difesa del suolo, del verde, del bosco, della biodiversità delle problematiche sulla circolazione dei mezzi pubblici e privati e conseguenti fonti di inquinamento acustico e da polveri sottili, oltre dal grave problema sistematico di ‘ordine e sicurezza pubblica’. Dalla parte del ‘SI’ stadio vi è l’interesse evidente ad avere uno stadio nuovo di zecca di proprietà e poterlo utilizzare anche oltre le normali partite settimanali, con gli evidenti benefici alla salute dei giovani con l’attrazione allo sport oltre che ai vantaggi di tipo economico per i posti di lavoro che ne conseguirebbero.

La Corte Costituzionale che dice?

È proprio la Corte Costituzionale a fare la parte del leone con dei ‘paletti’ di natura giuridica, economico-patrimoniale ed anche morale, già nella sentenza datata – la n. 105 del 18 aprile 2008 – nella quale dà una definizione di boschi, di foreste e loro tutele, ed afferma che: “caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre a una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso(…) Sotto l’aspetto ambientale i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore ‘primario’ ed ‘assoluto’, nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela ambientale, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza”.

Articolo 9 della Costituzione – Tutela dell’ambiente

Dopo circa 18 anni dalla sentenza di cui sopra, il legislatore sente la necessità di dare maggiore tutela all’ambiente, alla luce – soprattutto – delle problematiche derivanti dalle condizioni climatiche del Pianeta, dando all’ambiente e non solo tutela nella Costituzione. Il comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge Costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022, all’articolo 9 recita, infatti, che la Repubblica… “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

Deliberazione di pubblico interesse – pubblicità

L’assemblea Capitolina, già con deliberazione n. 73 nella seduta del 9 maggio 2023, pubblicata – per estratto – nell’albo pretorio di Roma Capitale, dichiara il pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del d.LG 38/2021, della proposta di realizzazione di un nuovo stadio di calcio multifunzionale e di opere infrastrutturali connesse e ne considera gli “aspetti ecologico ambientali e storico, culturali e paesaggistici”.

Problematiche derivanti dalla vicinitas – Ospedale Sandro Pertini

Dall’ultima sentenza del Tar Lazio emerge che anche altre problematiche sono state oggetto di osservazione, tra cui l’ubicazione dell’Ospedale Sandro Pertini e delle popolazioni residenti nel quartiere. Sono evidenziate dai ‘NO’ stadio le concause che ne deriverebbero sulla qualità della vita, non superabili con un ‘dibattito pubblico’, limitato nel tempo e circoscritto nello spazio, trattandosi di interessi diffusi che producono i loro effetti oltre il perimetro del quartiere nel quale insiste l’Ospedale Pertini, non solo col via vai di ambulanze e di pazienti autonomi provenienti anche da fuori città, provincia e Regione.

Dalla parte del “SI” stadio

L’obiettivo della squadra A.S. Roma calcio e per essa la proprietà, è quello di avere un proprio Stadio, nuovo di zecca, a norma, con tutti i comfort – polifunzionale – nell’interesse della collettività. In tal senso si è adoperata l’Amministrazione di Roma Capitale, individuando l’area e avviando le trattative con la proprietà della Squadra e tutte le procedure di legge obbligatorie, tra cui: studio di fattibilità, dichiarazione di pubblico interesse – con condizioni, prescrizioni e raccomandazioni e conferenza di servizi con esito positivo, come da deliberazione della Giunta Capitolina n. 25 del 7.02.2023.

Uno stadio nuovo a costo zero

Un diritto di superficie per 90 anni, un canone annuo di circa euro 66 mila ed altri costi di gestione e manutenzione delle opere pubbliche annesse, al cui termine la struttura tornerà nella proprietà del Comune. Un affarone che deve ancora, purtroppo, fare i conti con le indagini archeologiche sull’intera area interessata secondo le prescrizioni della Soprintendenza speciale archeologica, belle arti e paesaggio di Roma in data 11.12.2023, anche alla luce di… “un persistente profilo di criticità, segnalato già in occasione della conferenza di servizi sul progetto di fattibilità, collegato alla sovrapposizione di una parte del futuro stadio (lato nord) al casello acqua e (una cisterna in muratura di età romana), comportante una modifica progettuale”. Ciò premesso, essendo prodromi all’esecuzione dei sondaggi archeologici l’abbattimento di alcuni alberi presenti nell’area di intervento, la società sportiva ha chiesto con nota acquisita a prot. QL/34619 del 17.4.2025 il rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento di n. 26 esemplari arborei, da effettuarsi nell’area censita nel N.C.T. di Roma Capitale, al foglio 601, particelle nn. 89…

Nella istanza della parte A.S. Roma è stata allegata una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’impegno alla ripiantumazione”, nonché anche l’impegno a “…successive opere di compensazione ambientale”, con allegate planimetrie e fotografie a colori (ante e post operam). Un progetto di cui si prevede inizio lavori nel 2027 e la prima partita nel 2031, tutto pronto per i Mondiali.

La Conferenza dei Servizi – corsa contro il tempo per gli Europei del 2032

La Conferenza dei Servizi per lo Stadio della Roma è un organismo davvero complesso e robusto visto il coinvolgimento di ben 39 Enti differenti, tra Istituzioni pubbliche e gestori dei pubblici servizi, impegnati a valutare il progetto definitivo. Dovrà portare a termine il suo lavoro entro il 31 luglio, quindi entro appena 60 giorni rispetto ai 90 previsti, salvo proroga.

La figura perno è data dal Commissario di Governo per gli Stadi, nominato in vista degli Europei di calcio del 2032, con attorno – oltre alla figura della proprietà della società sportiva A.S. Roma, titolare della stanza – tutte le Istituzioni Territoriali che vanno da Roma Capitale (Assessorati Urbanistica, Mobilità, Ambiente, Lavori Pubblici e Dipartimenti tecnici), mentre la Regione sarà presente coi suoi assessorati per la tutela del territorio, ambientale e infrastrutturale. Vi parteciperanno i rappresentanti di Aziende di pubblico servizio e infrastrutture, quali Acea, Ferrovie dello Stato/RFI/Trenitalia, ATAC e RomaServizi per la Mobilità, AMA, Enel e Terna. Mentre per gli Enti di Tutela Ambientale non mancheranno la Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, nonché l’Autorità di Bacino (l’area è attraversata dal fiume Aniene, affluente del Tevere) per la verifica del rischio idrogeologico e i Vigili del Fuoco. L’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio) è responsabile per le valutazioni sull’impatto acustico e sulla qualità dell’aria, ritenuti molto rilevanti per la vicinanza dell’Ospedale Sandro Pertini.

Il problema dell’ordine e della sicurezza pubblica

Attorno al tavolo delle consultazioni sicuramente non mancheranno i vertici delle Forze di Polizia, responsabili nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli eventi sportivi, dai quali sembra siano stati già espressi pareri, come la relazione del Corpo Forestale dell’Arma dei Carabinieri in ordine alla esistenza e consistenza del bosco.

Dalla parte dei “NO” stadio

Le sistematiche e numerose osservazioni fatte dal(i) ricorrente(i) vanno dalla persistente tesi della vasta “area boschiva” “il cui habitat sarebbe classificato come U1 con un trend in ‘peggioramento’ indicato dall’Unione Europea come prioritario, ovvero incluso in quei tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio e la cui conservazione è meritevole di tutela e incentivo”, con tutte le carenze dei “dovuti accertamenti sulla presenza di nidi, anche a terra, e sull’attività dell’avifauna” in violazione alla normativa nazionale ed europea a tutela delle specie protette come stabilito dalla Direttiva 2009/147/CE, la quale impone la salvaguardia degli habitat naturali urbani.

Problematiche varie

Legittime nei termini e modi sono le tutela di natura civilistica e nel campo del Diritto Amministrativo per difendere il diritto a un ambiente salubre e alla tutela del paesaggio come lamentano singoli privati, in gruppo e associazioni ambientaliste.

La sentenza del TAR Lazio, in particolare, mette in luce numerosi aspetti intorno all’area di Pietralata, tutta imperniata sulla esistenza, estensione, qualificazione e importanza dell’area “boschiva”, con riguardo alle porzioni di particelle immobiliari intestate a Roma Capitale. Non mancherebbero difformità di opinione sulla pendenza o meno del procedimento di “ricognizione” istruito dal Dipartimento di tutela ambientale e sul sopralluogo commissionato al Comando Forestale dei carabinieri da parte dell’Autorità giudiziaria.

90 giorni di intenso lavoro.

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