sabato, 16 Novembre, 2024
Sport e Fair Play

Le regole, pilastro dello sport

La Giustizia sportiva può inquadrarsi correttamente solo se inserita nel concetto di Ordinamento sportivo, inteso quale autonomo contesto di regole – principalmente tecniche e disciplinari – applicabili alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e, in ogni caso, a tutti i soggetti che interagiscono con esse, in virtù del principio, ormai indiscusso, della pluralità degli ordinamenti giuridici.

La Giustizia sportiva, tuttavia, è considerata «autonoma» – anche se non in senso pieno, bensì in senso derivato – in quanto parte di un ordinamento settoriale che deve essere inquadrato nell’ambito del più generale ordinamento della Repubblica.

La Giustizia sportiva è, quindi, autonoma in quanto a essa è riconosciuta una libera sfera di azione che, tuttavia, contiene in sé una limitazione data dal suo necessario armonizzarsi e subordinarsi alla supremazia dell’ordinamento generale repubblicano.

L’Ordinamento sportivo è caratterizzato da un sistema di Giustizia sportiva, con organi muniti di competenza specifica nel dirimere le controversie tra i soggetti che appartengono al medesimo ordinamento. La Giustizia sportiva è costituita dall’impianto normativo composto dagli Statuti, dai Codici e dai  Regolamenti di Giustizia di cui il CONI, prima, e le Federazioni Sportive e Discipline Associate, conseguentemente, si sono dotati. Questo insieme di norme attribuisce e conferisce a specifici organi i poteri funzionali alla gestione della Giustizia domestica, alla risoluzione delle controversie tra i soggetti dell’Ordinamento e alla repressione delle eventuali violazioni delle norme ordinamentali, applicando, all’occorrenza, sanzioni.

Possiamo parlare di Giustizia sportiva ‘endofederale’ (dal greco ἔνδον «dentro»), se gli organi di giustizia sono presenti all’interno della Federazione Sportiva (ad es.: i giudici sportivi, nazionali e territoriali); di Giustizia sportiva ‘esofederale’ (dal greco ἔξω «fuori») se tali organi sono ‘esterni’ alla Federazione Sportiva (ad es.: il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI).

La condizione per il concretizzarsi del sistema è costituita dai principi del c.d. «vincolo di giustizia» e della <<pregiudiziale sportiva>>, che si ricavano dal dettato del D.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in Legge 17 ottobre 2003, n. 280, che reca:

“Art. 2. Autonomia dell’ordinamento sportivo

  1. In applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
  2.  l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire )) il corretto svolgimento delle attività sportive;
  3.  i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
  4.  (lettera soppressa);
  5.  (lettera soppressa).
  6. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

  1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
  2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio”.

Dal contesto normativo statale, da quello ordinamentale sportivo, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, deriva una sostanziale quadripartizione degli ambiti di interesse per la Giustizia sportiva, che corrispondono anche alle aree di rispettiva competenza delle Sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI:

  1. Giustizia Sportiva Tecnica
  2. Giustizia Sportiva Disciplinare
  3. Giustizia Sportiva Economica
  4. Giustizia Sportiva Amministrativa
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