“Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili e Associazione italiana giovani avvocati censurano fermamente la riforma che limita l’accesso alla giustizia tributaria, impedendo di fatto l’impugnazione dei ruoli esattoriali dal momento della loro conoscenza dai relativi estratti, e il differimento della tutela giudiziale al momento dell’applicazione di misure cautelari o espropriative”. Lo affermano in una nota congiunta Matteo De Lise (presidente dell’Ungdcec) e Francesco Paolo Perchinunno (presidente dell’Aiga).
“La riforma, per come è strutturata, appare incostituzionale nella parte in cui limita il diritto di difesa di tutti i cittadini. Eppure, la Corte di Cassazione ha riconosciuto in passato un interesse giuridicamente rilevante alla tutela dal momento della effettiva conoscenza di un debito iscritto a ruolo mai notificato o notificato irritualmente. È incostituzionale – evidenziano i due presidenti – anche nella parte in cui viola il principio di uguaglianza, creando categorie di contribuenti che possono accedere alla giustizia preventiva ed altre che dovranno attendere i provvedimenti esecutivi”.
Secondo i due presidenti, la stessa ratio da cui muove la riforma è “inaccettabile, perché meramente finalizzata a deflazionare il contenzioso tributario, non incidendo sulla struttura del rito ma comprimendo l’accesso alla giustizia da parte di cittadini ed imprese. Fatto che appare contrario ad ogni principio di ragionevolezza”.
L’obiettivo di deflazionare il contenzioso, spiegano De Lise e Perchinunno, “non può essere raggiunto con la compressione del diritto di difesa del contribuente, ma con la riforma organica della Giustizia Tributaria che preveda l’introduzione di giudici professionali e specializzati a tempo pieno e l’affidamento della gestione della mediazione tributaria a un organo terzo rispetto alle parti processuali o ad un giudice monocratico. Soltanto così si potrà pervenire ad un giusto bilanciamento tra tutela del diritto di difesa dei contribuenti, e dunque salvaguardia del principio di capacità contributiva da un lato, e deflazione del contenzioso dall’altro”.