“Sugli ISA, Indici sintetici di affidabilità fiscale, si continua a fare confusione. Nella circolare 16/E del 16.06.2020 dell’Agenzia delle Entrate, al punto 8.3 (Termini di presentazione della dichiarazione e punteggio ISA), la domanda posta faceva riferimento al regime premiale nei casi di dichiarazione tardiva, ovvero entro 90 giorni, o di dichiarazione integrativa. Ebbene, secondo l’Agenzia le eventuali dichiarazioni – successive alla scadenza del termine ordinario di presentazione – che modifichino il punteggio ISA precedentemente ottenuto dal contribuente, migliorandolo, devono essere considerate non rilevanti ai fini dei benefici premiali.
Viceversa, se la modifica dei dati determina una riduzione del punteggio di affidabilità, tale variazione deve ritenersi rilevante ai fini della riduzione o perdita dei benefici premiali. La domanda che sorge spontanea è: perché?”.
“Perché se la modifica è migliorativa bisogna seguire il dettato normativo letteralmente, mentre tale fattispecie non si verifica per una modifica che peggiori il punteggio?
È paradossale ritenere che presentando una integrativa peggiorativa il contribuente possa accedere ad un beneficio, ma è altrettanto paradossale che nella situazione opposta, l’amministrazione si opponga al riconoscimento di tali benefici. Dunque, o si segue il dettato normativo pedissequamente in entrambe le circostanze, oppure è opportuno, dando sostanza alla parola Compliance, più sbandierata che realmente usata, riconoscere i benefici premiali. Siamo stanchi e… “Isa-sperati”.