È sempre risaputo che qualsiasi cambiamento crea un certo timore tra chi lo subisce e spesso senza neanche capirne la portata o, peggio ancora, a volte senza neanche averne letto il testo di legge per negligenza o per la non facile interpretazione. In gazzetta ufficiale, oltretutto, non sono riportate – come da prassi – le norme coordinate con le relative modifiche per cui anche i più volenterosi non riescono ad avere un quadro chiaro delle modifiche introdotte. Permane la concreta certezza che gli articoli della Costituzione sostituiti sono esattamente due, il 104 e il 105. Gli altri cinque lo sono di riflesso per gli adattamenti e gli aggiustamenti alla nuova fattispecie.
I sostenitori del “NO” e quelli del “SÍ”
Le modifiche alle norme sull’ordinamento giurisdizionale non piacciono a quei magistrati giudicanti e requirenti che amano ancora le “porte girevoli”, cioè il cambio di ruoli; che amano fare campagna elettorale per le elezioni al Consiglio superiore della magistratura e che intendono schierarsi con un gruppo anziché con un altro, come nei partiti, per far sedere sull’alto scranno del CSM una figura sensibile a recepire le istanze di una certa base o di altra e magari, sapere a chi rivolgersi in caso di bisogno (le attuali cordate).
Due CSM al posto di uno non sono una ‘disgrazia’ sia per la magistratura e neanche per il popolo in nome del quale si continua ad amministrare la giustizia, con tutte le garanzie costituzionali compresi i rispettivi poteri/doveri dei magistrati giudicanti e requirenti.
Per la riforma, così detta Vassalli, del codice di procedura penale varato nel 1989, non era possibile intervenire sull’Ordinamento giurisdizionale con legge ordinaria, benché il fine era quello di garantire la terzietà del giudice, separando le funzioni requirenti (PM) da quelle giudicanti. Ora la nuova riforma costituzionale ne ha previsto la concreta separazione dei ruoli sin dall’accesso mediante concorso nella magistratura e nelle varie fasi di carriera, a garanzia delle rispettive professionalità e a vantaggio di quanti, per le più disparate vicissitudini, nel corso della vita siano coinvolti in problemi di giustizia.
L’Alta Corte disciplinare
È la vera novità che, quasi certamente, desta qualche preoccupazione, qualche perplessità e anche qualche dubbio a buona parte degli appartenenti alla Magistratura sia giudicante che requirente. Non dovrebbero destare preoccupazioni neanche le procedure di assegnazione dei 15 giudici: tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre sorteggiati dal Parlamento in seduta comune, ben sei sorteggiati tra i magistrati giudicanti e tre tra quelli requirenti con elevati requisiti professionali. Probabilmente dubbi e perplessità emergono attorno alla legittimità di questo nuovo Organo di rango Costituzionale, come mette in luce il sotto rimportato articolo 102.
Articolo 102 della Costituzione: No giudici straordinari o giudici speciali
“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario “, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. (Tra le virgole è l’aggiunta di cui alla legge in argomento). Il secondo comma è esattamente quello che potrebbe destare dubbi e perplessità sotto l’aspetto di costituzionalità, nell’affermare che: “Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”.
Molti si domandano e si convincono, infatti, che tale Alta Corte disciplinare possa rientrare nella fattispecie di “giudici speciali” e come tale palesemente incostituzionale.
Lo “status” giuridico dei magistrati
Occorre, infatti soffermarsi sullo “status” dei magistrati, figura ibrida nel contesto costituzionale. Secondo il dettato dell’art. 105 della Costituzione, anche nella parte sostituita, è detto che si accede, in sostanza, alla magistratura con “le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.” Sono scomparsi in seno ai due C.S.M. i provvedimenti disciplinari, attribuiti alla istituenda Alta Corte disciplinare, con la legge oggetto di referendum. Il secondo comma afferma, infatti, che: “La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.” Essa è criticata sia per la scelta dei suoi componenti e sia proprio perché si possa identificare in quei “giudici speciali” dei quali il citato articolo 102 della Costituzione ne vieta espressamente la loro esistenza.
Gli articoli 97 e 98 sono dedicati alla “Pubblica Amministrazione”; l’articolo 97, all’ultimo comma afferma che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Il terzo e ultimo comma del successivo articolo 98, afferma che: “ Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.” Mentre nell’articolo 54 è detto che: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”
È bene ricordare che ogni Legge d’ordinamento riguardante i pubblici dipendenti, le singole forze di polizia e le forze armate richiamano i rispettivi regolamenti che contemplano anche dettagliatamente i procedimenti disciplinari a carico del personale e le relative garanzie e tutele giurisdizionali.



