domenica, 22 Dicembre, 2024
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Difendere la Patria è un sacro dovere del cittadino

Quando si parla di difesa della Patria, inevitabilmente, il pensiero corre subito, esclusivamente, alle nostre Forze Armate, trascurando che nella nostra Costituzione, l’articolo 52 inizia disponendo che: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.”

Solamente nel successivo comma si afferma che: “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.” E proprio in virtù di tale riserva di legge che nel 1986 il Parlamento sospende la leva obbligatoria e apre le porte delle caserme a volontari in ferma breve, di ambo i sessi. Vi sono state varie dichiarazioni: “E una modifica profonda fatta con un consenso che ha superato schieramenti di maggioranza e opposizione. Noi non abbiamo più un nemico con cui confrontarci e avvertiamo la necessità come Paese, come Unione Europea e come Alleanza atlantica di difendere la pace dove viene messa in pericolo.” “È una legge storica per le forze armate e per le famiglie italiane.” “Una riforma di straordinario valore civile, prova concreta di riformismo”. “Svolta epocale”. In concreto dalle 270 mila unità l’esercito professionale sarebbe arrivato, gradualmente, a 190 mila.

Il patriottismo costituzionale emerge con tutta la sua vitale energia da questo articolo che indica nelle Forze armate lo spirito democratico della Repubblica e nel successivo articolo 54 nell’affermare che: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.”

La radicale riforma imposta dal legislatore nei confronti delle nostre Forze armate ha dato luogo al servizio militare professionale, solamente sospendendo il servizio obbligatorio di leva. Ne sono scaturiti il così detto Codice dell’ordinamento militare e il Testo Unico recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, rispettivamente Decreti legislativi n.66 e n. 90 del 15 marzo 2010.

In particolare, il codice dell’ordinamento militare, ripartito in nove libri, tratta al libro VIII del servizio militare e del servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Gli obiettori di coscienza trovarono riconoscimento da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 164/1985, nella quale è sottolineato come il dovere di difendere la Patria possa essere correttamente adempiuto anche attraverso adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.

Tornando ai diritti e doveri dei cittadini, se si sfoglia, anche velocemente, la nostra Carta costituzionale, nei principi fondamentali (artt.1/12) e nella Parte I Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13/54), si ha modo di osservare che il richiamo al cittadino, anzi a “Tutti i cittadini” è quasi una costante all’inizio di numerosi articoli.

Emerge, quindi, in modo chiaro che i nostri Padri Costituenti abbiano voluto affidare la responsabilità della Patria, della Repubblica democratica nata dalla resistenza contro il fascismo, ai cittadini tutti, nessuno escluso, mettendo a disposizione l’impalcatura e tutti gli strumenti dello Stato di diritto indicati nella nostra Carta Costituzionale.

La difesa della nostra Repubblica, secondo lo spirito democratico sancito nella nostra Costituzione ove è detto che: “L’Italia ripudia la guerra…(art.11), è affidata, infatti, alle Forze Armate, attualmente alimentate – tramite pubblico concorso – da personale di ambo i sessi. La famosa “cartolina” si sarebbe fatta viva solamente in caso di guerra o se il nostro Paese fosse coinvolto in una crisi internazionale grave.

Lo sguardo era rivolto ad un nuovo modello di difesa europea, a un esercito europeo di cui oggi si avverte sempre più l’opportunità, non escludendo il ripristino del servizio di leva obbligatorio per i 18enni.

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