Nel 2022 c’è stato un aumento delle nuove cause iscritte del 2,5% e a fine anno le cause rimaste pendenti erano il 15,3% in più rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda la percentuale delle cause sono passate dal 5,3% al 5,8% del totale. È quanto emerge dalle statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia sulle mediazioni civili registrano negli ultimi anni un incremento dei contenziosi per le successioni ereditarie. “Le motivazioni di questi contenziosi sono le più disparate e vanno dalla nomina ad erede universale da parte di anziani signori a “badanti” delle più improbabili nazionalità o alla guerra tra eredi proprio perché i testamenti sono fatti in modo lacunoso, impreciso e in molti casi privo di validità. Purtroppo, molti procedono incautamente alla stesura del cosiddetto testamento olografo, cioè quella tipologia di testamento per la cui redazione non è richiesto l’intervento del notaio ma che può essere redatto autonomamente dal testatore. Tale testamento è disciplinato all’articolo 602 del Codice civile che deve essere necessariamente ed integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore”, afferma Antonello Martinez, presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa e fondatore dello Studio Martinez&Novebaci.
Il testamento ‘fai da te’
“La violazione di questi requisiti formali determina l’impugnabilità del testamento con la conseguenza della nullità o dell’annullabilità delle volontà testamentarie. Molte persone infatti preferiscono fare da soli non rivolgendosi ad un notaio o a un avvocato esperto affidando quindi tutti i loro beni e le loro sostanze ad un “improbabile” testamento senza però conoscere minimamente i crismi di questo strumento, i principi della cosiddetta legittima e tutto quanto riguarda e costituisce i cardini propri di una successione che possa realmente andare a concretizzare le esatte volontà e gli intendimenti del de cuius”, ha proseguito.
Il requisito dell’orografia
Basti pensare, infatti, che moltissimi non rispettano neanche il basilare requisito determinato dallo stesso termine “olografo”. “L’olografia è il primo requisito di questo genere di testamento, il cui difetto determina la nullità dello stesso, come sancito all’articolo 606 del Codice civile. Il documento deve essere quindi scritto interamente a mano dal testatore e se scritto con la macchina da scrivere o stampato con il computer, anche se firmato e datato è nullo. Il legislatore fissa questa rigida norma a tutela della volontà del testatore che, qualora fosse espressa con mezzi meccanici sarebbe inevitabilmente molto più facile da alterare, mentre è evidente come sia necessario salvaguardare le volontà testamentarie prevedendo che le stesse debbano essere espresse ‘di pugno’ con la propria grafia”, spiega il presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa.