Il 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati a esprimersi su una riforma che tocca uno dei nodi più sensibili dell’architettura costituzionale italiana: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Un tema che, nel dibattito pubblico, viene spesso ridotto a una contrapposizione ideologica o corporativa, mentre in realtà investe questioni ben più profonde: l’equilibrio tra indipendenza e responsabilità, il rapporto tra magistratura e comunità, la qualità e la credibilità della decisione giudiziaria.
A cura di Francesco Gentile
Scrive Tommaso Marvasi, Avvocato
L’avere trasformato in scontro politico il referendum sulla divisione delle carriere in magistratura (perché di questo tratta il referendum: e di poc’altro ancora) ha di molto imbastardito il dibattito. Al punto che il Presidente della Repubblica (e Presidente, presente e futuro, del Consiglio Superiore della Magistratura) è dovuto intervenire per riportare i due opposti schieramento al reciproco rispetto.
Nonostante tale ammonimento, da ultimo, con l’attenzione spostata alla guerra in Medio Oriente, un’ulteriore volgarizzazione e tentativi di mistificazione: richiamando l’attenzione, specialmente da parte dei sostenitori del “no”, non sull’essenza della riforma – netta distinzione tra giudice ed inquirente – ma su aspetti particolari (e, a mio sommesso avviso, secondari). Perché non si tratta di una riforma della Giustizia, ma di alcuni aspetti limitati del sistema.
Si tenta così, con la propaganda, di indurre timori non solo non provati, ma addirittura contrari alla lettera della riforma, come la ricorrente e gratuita affermazione che lo scopo finale sia quello di assoggettare i giudici al potere esecutivo.
Vorrei cercare di razionalizzare (per me stesso e per i miei affezionati quaranta lettori) il discorso, esprimendo con onestà intellettuale il mio pensiero e le ragioni per cui convintamente voterò “SÌ”.
Consentitemi di muovere dal quasi mezzo secolo di pratica della professione di avvocato.
L’esercizio della giurisdizione sta raggiungendo limiti di inefficienza assoluta. Nel settore civile il processo di merito è una lotteria quanto agli esiti (con sentenze spesso contrastanti, anche nella stessa sezione di Tribunale o di Corte d’Appello) ed assolutamente insoddisfacente quanto all’efficacia, non riuscendo quasi mai ad incidere tempestivamente sulle situazioni che gli vengono sottoposte.
Sul penale – che non pratico – la situazione non è migliore: sono stato recentemente chiamato come testimone in alcuni giudizi di bancarotta, che conseguono a fallimenti dichiarati una decina di anni fa e che sono ancora in primo grado. Non molto tempestivi, direi.
Gli errori giudiziari, leggo, sono la norma: 1991 a oggi, oltre 32.000 persone innocenti sono finite in carcere per errore in Italia, con una media di oltre due casi al giorno, provocando una spesa per lo Stato superiore a un miliardo di euro in risarcimenti.
Nel caso del penale c’è l’aggravante della dominante incultura giustizialista (molto stimolata dai media) secondo cui la certezza del diritto si attuerebbe solamente con la certezza della pena. Poi ritengo vi sia un abuso della carcerazione preventiva (dove, in carcere, il “presunto innocente” di turno ha lo stesso trattamento del reo accertato) ed il malvezzo sociale di considerare un indagato come certo autore del reato ipotizzato. Ciò che porta a vite rovinate, anche se risultate innocenti, dopo il lungo iter processuale e magari anche dopo essere state in carcere per mesi o anni.
I giudici, è vero, sono sotto organico. In Italia i magistrati sono 11,83 per 100.000 abitanti; la media europea è di 23,92, esattamente il doppio. Inoltre rilevo che la magistratura oggi abbiamolto minore appeal sui giovani, rispetto ai tempi della mia università (anni ’70 dello scorso secolo).
Ma questo, sollevato come discorso anti SI, non è un argomento decisivo e la Riforma sul punto non incide in nulla.
Opportuno che precisi, a questo punto, come lo Stato, coi poteri esecutivo e legislativo esercita un potere fortissimo. Che tende alla prevaricazione: in alcuni Stati mediante una quasi-tirannia (persino Putin, prova a conservare una parvenza di forma democratica); dalle parti nostre, più ipocritamente, imbrigliando il cittadino con una serie infinita di previsioni burocratiche: tutto è vietato se non espressamente autorizzato dell’autorità competente (mentre dovrebbe essere: è consentito tutto ciò che non è espressamente ed eccezionalmente vietato per legge).
Il magistrato – parlo del giudice che giudica – ha una funzione fondamentale di garanzia, equidistante tra Stato e cittadino: e la sua autonomia, che la riforma non mette in dubbio, è essenziale.
Il potere giurisdizionale è stato da me giudicato il più terribile tra i poteri Montesquieuani: ed è certamente il più terribile, quando è sottomesso al potere esecutivo e sia uno strumento di questo. Dove non vige lo “Stato di diritto” il potere giurisdizionale diviene il mezzo per le ingiustizie. Gli esempi sono innumerevoli anche oggi, non solo nella Storia: «c’è un signore che si chiama Gesù e che minaccia il mio potere? portatelo davanti a un giudice e fatelo condannare alla croce».
Ma è anche il potere più forte nello “Stato di diritto”, perché è l’unico che – se realmente autonomo – può contrastare il potere esecutivo.
La funzione del giudice è quella propria di dare torto addirittura al governo, quando il giudice valuta non rispettata la legge. Condannando addirittura Trump, come recentemente accaduto per i dazi, con grande rabbia del “Tycoon” e come fece il famoso “giudice di Berlino”, dando ragione al mugnaio contro una pretesa dell’imperatore di Prussia.
Indipendenza assoluta del potere giurisdizionale è, a mio avviso, ilfondamento stesso ed assoluto della libertà e della democrazia: perché è solo il giudice che può privarmi della libertà (e, per fortuna, è già dominante il principio che lo Stato non ha il diritto di privare un cittadino della vita).
Indipendenza che pongo come valore assoluto, al punto che mi ha dato e mi da fastidio quando sento definire (o auto definirsi) un giudice come “servitore dello Stato”.
La funzione del giudice è quella descritta nelle precedenti righe. Egli deve essere sottomesso solo alla Legge, non al potere esecutivo.
Ciò che sfugge spesso al legislatore ordinario, che crede di potere regolare senza limiti qualsiasi materia, è che la prima legge, inviolabile (ma modificabile secondo le regole da essa stessa dettate) è la Carta Costituzionale.
Dimentichiamo spesso la storia e la funzione della Costituzione ele lotte e rivoluzioni che sono state necessarie per ottenerla. La Carta Costituzionale è la legge che limita i poteri del Sovrano (oggi dello Stato), garantendo al cittadino una serie di prerogative e diritti, che neppure una nuova legge può intaccare: perché il giudice, se rileva una violazione costituzionale non è tenuto ad applicare quella norma.
Il mondo giudiziario ideale che romanticamente ho in mente non coincide con la realtà attuale della nostra giurisdizione: questa, nel tempo, ha avuta una deriva culturale, molto concentrandosi su sé stessa come potere, piuttosto che esaltare la sua funzione.
La riforma per la quale o contro la quale si voterà il 22 e 23 marzo prossimi, non sanerà certamente tutti i problemi della giustizia (troppo timide le novità introdotte: una piccola riforma che si limita soltanto a mettere sullo stesso piano accusa e difesa e su un piano più alto chi giudica).
Ma certamente se, come auspico, dovesse vincere il “SÌ”, si avvierà inevitabilmente un lento processo di mutamento culturale che non potrà che portare ad un migliore efficientamento della Giustizia.
Una piccola riforma, ma un grande passo per rinnovare unacultura giurisdizionale, che, allo stato, non tollera mutamenti: vissuti, quantomeno dalle organizzazioni sindacali della magistratura, come un reato di lesa maestà.





