giovedì, 19 Settembre, 2024
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Lavoratori volontari? Pari diritti alla salute e alla sicurezza

Il lavoratore volontario va tutelato come un prestatore d’opera dipendente e nei suoi confronti si applica la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A ribadirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione di inizio luglio a seguito di un infortunio occorso ad una volontaria operante in un ricovero per cani gestito da un’associazione di volontariato, in cui è stato stabilito, tra l’altro, che la persona imputata, pur non essendo formalmente un datore di lavoro, esercitava di fatto un potere organizzativo e direttivo all’interno della struttura, riconducibile ai compiti e alle responsabilità tipiche di un datore di lavoro e quindi aveva l’obbligo di tutelare gli altri volontari che erano presenti nel luogo di lavoro.

Si tratta di un concetto fondamentale del nostro ordinamento giuridico, che impone al datore di lavoro, o a chi comunque ne esercita le funzioni, una serie di obblighi volti a prevenire infortuni e garantire la salute dei lavoratori.

L’approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula, invero, dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, precisa la sentenza in questione, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi “di lavoro”.

E ciò conformemente alla definizione del datore di lavoro, come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa (o dell’unità produttiva), in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, lett. b, D.Lgs. 81/2008).

Dall’introduzione del D.lgs. 81/2008, il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ci sono state diverse modifiche ed integrazioni per migliorare la gestione dei lavoratori e tutelarne la salute.

In particolar modo, parliamo oggi del mondo del volontariato, mondo che, in termini di sicurezza sul lavoro, risulta paragonabile a quello dei lavoratori dipendenti, tanto che il CSV (Centro di Servizio per il Volontario) ha redatto qualche anno fa una guida per sostenere, promuovere e valorizzare la gestione dei volontari, dal nome “Voglio essere sicuro. La sicurezza nel mondo del volontariato”.

In essa vengono trattati diversi temi, tra cui: Organigramma e mansioni; Informazione, formazione e addestramento; Dispositivi di Protezione Individuale; Impianti, attrezzature, locali; Sorveglianza sanitaria

È necessario innanzitutto specificare che la guida spiega e specifica gli obblighi e le responsabilità delle realtà composte da soli volontari. Nel momento in cui ci sia anche solo un dipendente (indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla retribuzione), sottolinea l’Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali, OSMOA, dell’Università degli Studi di Salerno, l’azienda dovrà in ogni caso seguire tutti gli obblighi stabiliti dal D.lgs. 81/2008, che saranno applicabili anche ad eventuali volontari che lavorano per l’azienda.

Per le associazioni di: Volontari della protezione civile; Volontari della Croce Rossa Italiana; Volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico; Volontari dei Vigili del Fuocole normative da seguire sono altre, il DM 13/04/2011 e il DPCM del 12/01/2012.

Queste associazioni dovranno individuare i lavoratori che svolgono attività di volontariato in cui sono presenti rischi specifici e procedere ad una valutazione degli stessi rischi, per cui è prevista la sorveglianza sanitaria, che dovrà essere quindi loro applicata.

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