mercoledì, 18 Dicembre, 2024
Attualità

Una giungla di sanzioni

Troppe sanzioni: dall’avviso orale del Questore, all’irrogazione della “multa” ai cinquantenni da parte dell’Agenzia delle Entrate per impedire il contagio da Covid-19, compresa la XIII disposizione transitoria e finale con la quale sono stati avocati allo Stato i beni di casa Savoia.

Sembra quasi impossibile rimanere indenni da sanzioni, nell’arco della vita, per i comuni mortali.

Sono, in effetti, davvero tantissime le fattispecie sanzionatorie nel nostro ordinamento giuridico: ora per aver disatteso un certo precetto normativo che impone di fare, altre volte per averlo violato nel NON fare ciò che la norma impone.

Sono previste sanzioni di carattere personale e/o patrimoniale, pecuniarie, limitative della libertà personale, quali il divieto o l’obbligo di soggiorno, ovvero restrittive presso luoghi di detenzione, carceri o penitenziari, nonché presso il proprio domicilio.

Quelle patrimoniali, di norma, sono conosciute come pignoramenti, sequestri e confische di beni,  oppure più blande quale il fermo amministrativo di un bene mobile (natante, aeromobile od automotoveicolo).

Sono tutte sanzioni afflittive che coinvolgono la sfera emotiva, economica e della libertà personale, per atto d’imperio del legislatore e di altri organismi autorizzati o delegati in forza di legge o di regolamenti.

Furono, per prima, i padri costituenti – oltre ai provvedimenti indicati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. N.773/1931 – che nella XIII disposizione imposero  divieti di carattere personale ai membri e discendenti di casa Savoia: non potevano essere elettori e non potevano ricoprire uffici pubblici e neanche cariche elettive; cosi come agli ex re di casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi erano vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale fino alla modifica costituzionale del 2003.

Sono rimasti, invece, avocati allo Stato i beni esistenti nel territorio nazionale degli ex re di casa Savoia, delle loro consorti e dei discendenti maschi e dichiarati nulli i trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi avvenuti dopo il 2 giugno del 1946, data in cui il popolo italiano ha votato per la Repubblica.

Non sono di meno gli effetti delle sanzioni, anche come semplici pene accessorie, conseguenti a fallimenti o bancarotte, nonché la perdita della potestà genitoriale o l’incapacità di fare testamento. 

Ogni norma giuridica, per la stretta osservanza dei destinatari, immancabilmente, prevede sanzioni di vario genere, come si può rilevare nei principi generali del codice penale, classificando i reati in delitti e contravvenzioni, a seconda della denominazione delle sanzioni previste e cioè: sono classificati  tra i delitti, artt. 23 e 24 i fatti e gli atti per i quali sono previste  reclusione da 15 giorni a 24 anni e/o multa non inferiore ad euro 50 e non superiore ad euro 50mila); mentre per i fatti e gli atti considerati reati contravvenzionali negli artt. 25 e 26, sono  previste arresto da 5 giorni a  3 anni e/o ammenda non inferiore ad euro 20 e non superiore a 10 mila.

Nel linguaggio comune e nei mezzi di comunicazione ed informazione si usano spesso terminologie inesatte e fuorvianti, come succede per le  sanzioni al codice stradale, per le evasioni fiscali o per ritardati pagamento che, normalmente, prevedono pene pecuniarie con un minimo ed un massimo, ovvero una sopratassa con eventuali  interessi di mora. Definirle erroneamente multe, significa etichettare il fatto come reato e più esattamente delitto, il più grave dei fatti illeciti.

 Per la disciplina sulla vaccinazione da Covid-19 regna un sovraccarico di norme sanzionatorie, con qualche probabile vizio di  incostituzionalità, il tutto giustificato e motivato dalla necessità di proteggere la collettività più vulnerabile e prevenire danni irreparabili sulla salute, per cui anche l’Agenzia delle Entrate farà sentire la sua presenza.

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