La PEC obbligatoria non entrerà nel nuovo Codice della strada. A chiarirlo è il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo sull’ipotesi di collegare alcune delle principali pratiche automobilistiche alla comunicazione di un domicilio digitale.
“La proposta non sarà inserita nel nuovo Codice”
Il punto riguarda la possibilità di vincolare il rilascio o il rinnovo della patente, così come l’immatricolazione e la revisione di un veicolo, alla disponibilità di una PEC.
Una soluzione che, precisa Salvini, non sarà adottata: “La proposta di vincolare le richieste di rilascio, rinnovo della patente, immatricolazione o revisione di un veicolo alla comunicazione di un domicilio digitale, con una PEC obbligatoria, non sarà inserita nel nuovo Codice della strada”.
Oltre cento soggetti coinvolti nel confronto
Quella sulla PEC rappresentava soltanto una delle numerose proposte al centro del confronto in corso nel mese di agosto.
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stanno infatti arrivando “riflessioni e suggerimenti” da oltre cento soggetti, tra associazioni di settore, tecnici, professionisti, sindacati e imprese.
Un percorso di confronto che riguarda diverse ipotesi e possibili interventi sul nuovo Codice della strada.
Salvini: “Nessuna obbligatorietà”
Sulla questione del domicilio digitale, però, il ministro chiude la porta a nuovi adempimenti.
“Nessuna obbligatorietà e nessun nuovo vincolo”, precisa Salvini, escludendo quindi che la PEC possa diventare una condizione necessaria per le pratiche relative a patente, immatricolazione o revisione dei veicoli.
“Semplificare le procedure e la vita dei cittadini”
La linea indicata dal ministro è quella della semplificazione. L’obiettivo, sottolinea Salvini, è “semplificare le procedure e la vita dei cittadini” senza introdurre ulteriori vincoli burocratici.
Al tempo stesso resta centrale il tema della sicurezza stradale. Il lavoro in corso, conclude il ministro, punta “soprattutto a garantire a tutti più sicurezza sulle strade italiane”.





