sabato, 20 Aprile, 2024
Europa

Riciclaggio nel settore bancario, le debolezze dell’Ue

I lavori della Commissione europea sul fronte della prevenzione e del contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sono incessanti. Entro il 28 dicembre prossimo, la Commissione dovrà rispondere all’Interrogazione parlamentare del 27 settembre 2021 (n. O-000063/2021).
Tale Interrogazione si fonda sui risultati che sono emersi dalla relazione speciale della Corte dei conti europea n. 13/2021 (Riciclaggio nel settore bancario) ovvero, ciò che i magistrati contabili UE hanno definito “prove sostanziali della frammentazione istituzionale e dello scarso coordinamento a livello dell’UE delle azioni volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché degli interventi laddove sia stato individuato un rischio”.

I cinque quesiti ai quali dovrà rispondere la Commissione UE

Sono ben cinque le risposte che dovrà fornire la Commissione europea agli altrettanti quesiti posti dal Gruppo PPE, nello specifico:

  1. Può la Commissione fornire informazioni sulle misure previste per affrontare le carenze individuate nella relazione speciale della Corte dei conti europea n. 13/2021, al di là del pacchetto legislativo per la revisione dell’architettura dell’UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentato dalla Commissione il 20 luglio? Quale sarebbe il calendario specifico per l’attuazione delle nuove misure? In che modo intende la Commissione garantire che nel frattempo gli Stati membri attuino efficacemente le misure già recepite e che le autorità nazionali siano adeguatamente equipaggiate e dotate di personale? In che modo sta assicurando l’adeguata assegnazione di personale e di risorse all’autorità antiriciclaggio (AMLA)? Per quale motivo l’istituzione di tale autorità è prevista solo per il 2023?
  2. Come saranno organizzati il coordinamento e la cooperazione con la Procura europea (EPPO), Europol e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel quadro del mandato dell’AMLA? In che modo intende la Commissione rafforzare la capacità di Europol in modo significativo?
  3. In che modo intende la Commissione garantire un’attuazione più efficace della legislazione vigente dell’UE al fine di risolvere i problemi rilevati? Quando intende avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno recepito efficacemente la terza, la quarta o la quinta direttiva antiriciclaggio?
  4. In che modo intende la Commissione garantire che lo studio commissionato dal Consiglio d’Europa per valutare l’effettiva attuazione della legislazione antiriciclaggio negli Stati membri eviti la cattura analitica da parte di soggetti obbligati e autorità di vigilanza? Intende la Commissione assicurare che le opinioni delle autorità di contrasto, degli accademici, dei giornalisti e delle ONG del settore siano ascoltate in fase di elaborazione dello studio?
  5. Intende la Commissione sfruttare la sua influenza in seno all’Autorità bancaria europea (ABE) affinché quest’ultima utilizzi i suoi poteri per perseguire sistematicamente le violazioni del diritto dell’Unione in materia di AML/CFT?

È evidente che le risposte che saprà indicare la Commissione europea tracceranno la strategia di Antiriciclaggio da applicare nei prossimi anni.

Come cambierà lo scenario AML/CFT in funzione delle risposte della Commissione

Dalla lettura della Relazione speciale emerge che la Corte dei conti europea abbia evidenziato una serie di “debolezze” dell’azione di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Come ha dichiarato Mihails Kozlovs – Membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione – “Bisogna affrontare le debolezze dell’UE nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e rafforzare significativamente il suo ruolo di vigilanza”.

Il germe delle debolezze evidenziate – sempre secondo la Corte dei conti europea – risiede in un quadro europeo di supervisione che continua a essere frammentato e scarsamente coordinato, pertanto, incapace di assicurare un approccio uniforme. Tuttavia, per converso, un altro dato – anche questo rilevante – emerge dalla relazione speciale, ovvero che malgrado il ruolo di orientamento strategico e coordinamento degli organi UE competenti (con limitati poteri diretti) l’azione è meglio gestita soprattutto a livello nazionale. Un dato ancor più rilevante se si considerano gli eccellenti risultati che l’Italia continua a registrare in termini di indagini che scaturiscono dal crescente numero di Segnalazioni di Operazioni Sospette che la UIF nazionale continua a registrare.

* Co-Autore del Volume La responsabilità bancaria, a cura di S. Chiodi e F. Di Ciommo, edizione Giuffrè, 2021

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