sabato, 16 Novembre, 2024
Società

Big data, intelligenza artificiale e libertà della persona

Si chiama “profilazione” il nuovo nemico da battere nell’eterna lotta fra autorità e libertà: almeno apparentemente non dovrebbe neanche essere classificato come nemico, perché gli utilizzatori di quello strumento non impongono nulla, almeno direttamente, ai destinatari dei relativi processi.

Di più, la profilazione è addirittura raccomandata dall’Autorità di vigilanza alle banche per far loro meglio conoscere le caratteristiche dei propri clienti ed evitare che questi accettino di essere coinvolti in operazioni speculative nelle quali bruciare i propri risparmi.

La profilazione cui mi riferisco, d’altronde, non è neanche un istituto giuridico, ma semplicemente l’utilizzazione – nei rapporti giuridici fra incaricati di pubblico servizio e utenti – di uno strumento che il marketing utilizza ormai da decenni:  definiamo infatti così qualunque tipo di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzare le relative informazioni al fine di valutare determinate caratteristiche comportamentali di una persona fisica (in particolare quelle relative all’andamento lavorativo, alla situazione economica, alla salute), analizzandone preferenze, interessi, affidabilità, comportamenti passati, luoghi di permanenza o delocalizzazione al fine di prevederne i comportamenti futuri.

Così definita, la profilazione non sembra neanche particolarmente pericolosa per la libertà degli individui, ma, se la colleghiamo ad altri strumenti tecnologici quali i Big Data e l’intelligenza artificiale, possiamo agevolmente prevedere come ogni individuo “profilato” si troverà a vivere in una condizione non molto diversa da quella dei detenuti portatori di un braccialetto elettronico: questi ultimi infatti sono liberi di muoversi, ma solamente secondo le prescrizioni ricevute, i primi invece sono altrettanto liberi, ma se si allontanano dal modello disegnato per loro scattano immediatamente misure dissuasive nei loro confronti.

L’esempio più eclatante di quanto appena affermato lo troviamo a proposito degli utenti dei servizi bancari e finanziari classificati come “persone politicamente esposte” quelle che, secondo la normativa antiriciclaggio, “occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami”.

In questo caso infatti ad un intento sicuramente nobile – quello di impedire a costoro di abusare dei poteri che la relativa carica conferisce loro – si unisce un’evidente violazione dei diritti di libertà della persona: chi è infatti considerato tale non può neanche cambiare un biglietto da 50 euro, in dollari o sterline, senza essere immediatamente oggetto di segnalazione e tantomeno può avvicinarsi ai cambiavalute di porti e aeroporti per cambiare quel biglietto di banca, perché questi ultimi – privi degli strumenti necessari alla relativa segnalazione – debbono rifiutare allo sfortunato la loro pur modesta prestazione.

Il banale esempio appena esposto serve però a dimostrare come la profilazione – unita ad altre meraviglie tecnologiche, prima fra tutte l’intelligenza artificiale – consente di classificare le persone in ben ordinati gruppi e quindi consente di dare loro indirizzi sempre più stringenti, fino a farli diventare ordini.

Si è accorto di questo rischio il legislatore francese che nell’ultima riforma della giustizia ha fatto divieto di profilare i giudici, avvocati ed altri operatori di giustizia al fine di evitare che le società di analytics possano consentire agli utenti di scegliersi – direttamente o attraverso determinati avvocati – i magistrati che preventivamente potrebbero dar loro ragione.

Da noi, si sa, il Consiglio Superiore della Magistratura ha una visione un po’ diversa da quella dei colleghi francesi per difendere l’indipendenza dei giudici.

Ci permettiamo però, nonostante questo, di suggerire ai componenti di quell’organo di rilievo costituzionale la lettura dell’articolo 33 della legge francese n. 2019/222, che riguarda la supervisione e l’armonizzazione delle regole di divulgazione delle decisioni giudiziarie, perché lì si chiarisce come il regime della divulgazione aperta delle informazioni sulle decisioni e quelle dell’accesso alle decisioni stesse debba avvenire garantendo al tempo stesso la sicurezza delle persone e il rispetto della loro privacy: a tal fine si prevede di nascondere qualunque elemento che consenta l’identificazione dei destinatari delle decisioni, così come dei magistrati e degli altri operatori di giustizia che abbiano concorso all’emissione di ogni singola decisione. Viene infine vietato il riutilizzo dei dati identificativi dei giudici e impiegati a fini di classificazione, valutazione, confronto o  profilazione di costoro e la violazione di tale divieto è sanzionata penalmente.

Viene così ad essere bloccata sul nascere ogni iniziativa volta a servirsi degli open data giudiziari per mettere a punto strumenti che permettano di profilare i magistrati al fine di ricostruire il loro pensiero giuridico giudiziario, volendosi così impedire di impostare strategie giudiziarie su basi predittive.

La Francia vuole infatti impedire il ripetersi di quanto sta accadendo negli Stati Uniti d’America ove la giustizia predittiva si può acquistare su alcune piattaforme come Ravel Law o Lexis Nexis.

Quando si affrontano questi temi, in Italia sembra di essere di fronte a questioni lunari invece – in materia di giustizia predittiva – la luna è molto più vicina di quello che può sembrare osservandola dietro le nubi.

 

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