Con l’entrata in vigore dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, sono stati introdotti nuovi obblighi per chi affitta appartamenti a uso turistico, comprese le locazioni brevi. Ma alcuni aspetti della normativa hanno sollevato dubbi tra i proprietari di immobili e gli operatori del settore. Nei giorni scorsi, il Ministero del Turismo ha fornito alcuni chiarimenti su aspetti chiave come l’installazione dei dispositivi di sicurezza, l’esposizione del Codice identificativo nazionale e gli obblighi di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. Un elemento cruciale della normativa riguarda l’obbligo di dotare gli immobili di estintori, rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio. La domanda che molti si sono posti è se tali dispositivi debbano essere installati da un tecnico specializzato con un apposito progetto d’impianto. Il Ministero ha chiarito che la normativa non richiede un’installazione complessa o permanente. È sufficiente la presenza dei dispositivi indicati all’interno dell’immobile, anche se si tratta di strumenti rimovibili, senza la necessità di realizzare impianti specifici. Questo offre maggiore flessibilità ai locatori, che potranno facilmente adeguarsi alle prescrizioni normative senza dover affrontare costi e procedure più onerosi.
Come esporre il Cin
Un altro adempimento previsto dalla nuova normativa è l’esposizione del Cin, che serve a identificare le strutture destinate alla locazione turistica. Il Codice deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è ubicato l’appartamento. Però è necessario prestare attenzione ai vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ai regolamenti condominiali che possono limitare l’affissione di cartelli. Il Ministero ha indicato che l’obbligo di esposizione può essere adempiuto anche attraverso modalità alternative, purché il cin sia chiaramente visibile al pubblico e si rispettino le normative regionali e provinciali, oltre a quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza. Questo chiarimento apre la possibilità di soluzioni creative e non invasive, come targhe digitali o altre modalità che non richiedano l’affissione tradizionale. Obbligo di comunicazione alla pubblica sicurezza per locazioni turistiche di lunga durata Infine, è stato chiarito un aspetto rilevante relativo alla comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza per le locazioni turistiche superiori ai 30 giorni. Secondo quanto previsto dall’art. 109 del TULPS, in combinazione con l’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, per le locazioni di breve durata è necessario comunicare i dati degli ospiti all’autorità di pubblica sicurezza. Tuttavia, per quelle superiori ai 30 giorni, tale obbligo viene assorbito dalla registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate, che effettua la comunicazione in automatico. Pertanto, il locatore non è tenuto a effettuare tale comunicazione autonomamente, semplificando così il processo per chi affitta immobili a medio-lungo termine.
Prospettive e raccomandazioni
In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti e con l’auspicio di un termine uniforme per la richiesta del Cin fissato a gennaio 2025, come richiesto da Confedilizia, gli operatori del settore sono invitati ad adeguarsi alle nuove normative. Queste misure, sebbene impegnative, mirano a garantire maggiore trasparenza, sicurezza e conformità legale nel crescente mercato delle locazioni turistiche.