In particolare, e’ previsto lo stop alla vendita e all’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 18, e fino alle 7 del mattino successivo, nei cosiddetti minimarket, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici, con esclusione delle enoteche e delle attivita’ al dettaglio con codice ATECO 47.25.
Considerato l’andamento dei contagi, si rende infatti necessaria la conferma di tutte le misure utili per il contenimento del Covid-19 e in particolare di quelle finalizzate ad evitare assembramenti, soprattutto nelle zone della movida.
“Il divieto di vendita e asporto di alcolici e superalcolici nei minimarket dopo le ore 18 ha contribuito a evitare che si creassero assembramenti, in particolare nelle zone della movida.
Per questo abbiamo ritenuto opportuno prorogare il provvedimento.
Dobbiamo mettere in atto ogni misura necessaria a prevenire l’aumento dei contagi. Non e’ ancora il momento di abbassare la guardia”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.
“Il divieto di vendita e asporto di alcolici e superalcolici nei minimarket dopo le ore 18 ha contribuito a evitare che si creassero assembramenti, in particolare nelle zone della movida.
Per questo abbiamo ritenuto opportuno prorogare il provvedimento.
Dobbiamo mettere in atto ogni misura necessaria a prevenire l’aumento dei contagi. Non e’ ancora il momento di abbassare la guardia”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.
Per salvaguardare la salute della cittadinanza e per consentire agli operatori il massimo della tutela durante gli spostamenti quotidiani, e’ stata inoltre prorogata, con un’altra ordinanza della Sindaca, sempre fino al 30 aprile, la disciplina sugli orari di apertura delle attivita’ commerciali, artigianali e produttive gia’ contenuta in analoghi precedenti provvedimenti.
Rimane quindi inalterata l’articolazione in fasce stabilita insieme alle categorie interessate: le fasce F1A e F1B, gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e i panificatori, dal lunedi’ al venerdi’ potranno effettuare l’apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 8.15; le fasce F2 e F3, quindi i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center-Internet Point, dal lunedi’ al venerdi’ potranno effettuare l’apertura al pubblico dopo le ore 9.15.
Tale disciplina si applica anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali. Per tutte le attivita’ sopra menzionate, l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni festivi e prefestivi non e’ assoggettato alle fasce orarie dell’ordinanza in questione.
Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e la facolta’ del titolare dell’attivita’ in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.