Le zone montane, con la recente emanazione della legge n. 131 del 12 settembre 2025 da parte del Parlamento, godranno di cure e di protezione particolari insieme agli abitanti dei regni minerale, vegetale e animale. Il tutto legato a contestuali progetti finalizzati anche a meticoloso e razionale sfruttamento del territorio da parte delle popolazioni che vi si soffermeranno ad abitarvi, stimolate da specifici sostegni economici, per contrastarne – secondo i principi – il rischio dello spopolamento e della desertificazione delle attività commerciali e produttive.
Norme costituzionali
Nei principi fondamentali troviamo l’articolo 9 che tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
Nel titolo III dedicato ai ‘Rapporti economici’, l’articolo 41 dispone che: L’iniziativa economica privata… ‘Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali’.
Mentre il successivo articolo 44 entra proprio nel vivo dello sfruttamento del suolo, disponendo che: “Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata….”. “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”. Delega costituzionale, meglio nota come ‘riserva di legge’, sulla cui base l’attuale Parlamento ha provveduto all’emanazione della legge in argomento.
Cosa dice la legge n. 131/2025 sul riconoscimento e la promozione delle zone montane?
È costituita da 35 articoli, non di certo di facile lettura e comprensione per i non giuristi, anche per i numerosi richiami ad articoli della Costituzione quali il 44 e il 117, quest’ultimo il più farraginoso e spinoso sulla competenza legislativa Stato-Regioni, oltre ai collegamenti con le norme pregresse in materia, quali le leggi n. 991 del 1952, n. 1102 del 1971 e l’ultima, la n. 97 del 1994.
Una legge dai tempi applicativi non brevi e dai probabili contenziosi di natura costituzionale
Sono previsti dal legislatore più decreti attuativi tra cui il primo, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, sarà un decreto del Presidente del Consiglio per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che costituiranno le zone montane in base ai parametri di altimetria e di pendenza. Ad esso seguiranno ulteriori decreti del Presidente del Consiglio che definiranno, a loro volta, i criteri per l’individuazione, nell’ambito dell’elenco precedente, dei Comuni montani sulla base di parametri morfologici (altimetria e pendenza) e di parametri socio-economici, che tengano conto della specificità e finalità delle suddette misure.
Le finalità indicate nell’articolo 1 ‘misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni’
Si afferma che ‘la crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione dell’importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici’.
Vari Organismi e competenze specifiche
La norma affida competenze specifiche a organismi, enti e strutture varie, quali a: Strategia per la montagna italiana (S.M.I.), a Strategia Nazionale per le aree interne (S.N.A.I.), all’Istituto Superiore per la Pratica e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Club Alpino Italiano (C.A.I.) per incentivi agli investimenti e attività a favore degli agricoltori e silvicoltori di montagna, nonché per i rifugi di montagna, attività escursionistiche e professioni di montagna. In particolare, il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) è considerato – nell’articolo 4 della legge – la ‘cassaforte per la montagna’. Si ribadisce che i sostegni ai destinatari saranno elargiti sia sotto forma di ‘credito di imposta’ e sia mediante esonero dal versamento di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Sarà, per esempio, favorito il reclutamento del personale della sanità e del mondo scolastico, nonché elargiti contributi, una tantum, per la natalità e borse di studio a favore di studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani.
Flora, fauna montana (art.13) e attività venatoria (art.15)
Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze, devono, in sintesi, vigilare per valorizzare la fauna selvatica e i loro habitat secondo anche la recente Convenzione di Berna del marzo 2025 che ha, persino, declassificato il lupo a specie protette ‘tutelate’ da quella precedente classificate ‘strettamente protette’.
Inoltre ‘è consentita l’attività venatoria su determinati valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione dell’avifauna in misura rilevante’, facendo riferimento a parametri altimetrici, come sarà precisato in successivo decreto ministeriale di istituzione di ‘zone protette speciali’.
Le nuove professioni di montagna
Attualmente sono previste le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di maestro di sci e di gestore di rifugio. La nuova legge prevede, nell’articolo 24, 2º comma, che la Strategia Nazionale per la Montagna Italiana (S.M.I.)… ‘può individuare ulteriori professioni di montagna, ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative delle Regioni, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni di montagna esercitate nelle zone montane’.
Regole per gli escursionisti – incidenti compresi – con apposito decreto interministeriale entro 180 giorni dalla legge
Si pongono vincoli rigorosi e specifiche prescrizioni per la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, con l’esclusione di possibile risarcimento per danni in caso di incidente su percorso escursionistico, sulle strade poderali e sulle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, in conseguenza di un comportamento colposo dell’escursionista.
Sarà, appunto, il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministero dell’interno, il Ministero del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, impegnato a ‘individuare i criteri per l’individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici e relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica’, con richiamo ai principi del ‘Concorso del fatto colposo del creditore’, sancito dall’art. 1227 del codice civile.
Non si può non immaginare, purtroppo, per una materia così sensibile e delicata quanto siano non difficile gli spazi per probabili contenziosi sotto i profili costituzionali, soprattutto come conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e di ricorsi amministrativi, oltre a eventuali problematiche sul consumo del suolo e sul rispetto degli ecosistemi montani, declamato in ogni dove, anche a livello internazionale.



