“La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato”
Così recita l’ultimo comma della Costituzione, proprio nell’ultima delle XVIII Disposizioni transitorie e finali della medesima.
La più bella del mondo che tutti ci invidiano
Un’opera d’arte, un mosaico che copre tutta la Penisola, da Nord a Sud, Isole comprese. Tutta l’Italia è sotto il suo mantello protettivo, rappresentato dal Tricolore. Tutta l’Italia è richiamata, rispettata e amata insieme ai suoi figli, nei 139 articoli e nelle 18 Disposizioni transitorie e finali che la compongono.
La Costituzione nasce dall’arduo impegno dell’Assemblea Costituente con le elezioni del 2 giugno 1946, costituita da 556 deputati di cui – purtroppo – solamente 21 donne. La legge elettorale prevedeva 573deputati perché comprendeva Bolzano, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Zara rimaste fuori.
Viene approvata con 453 voti favorevoli e 62 contrari dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello `Stato il 27 dicembre, scaturiti dal puntiglioso e tenace lavoro della Commissione dei 75. Basti pensare che nel periodo tra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948, nel Palazzo di Montecitorio, si susseguono 375 sedute pubbliche, delle quali 170 dedicate alla discussione e all’approvazione della nuova Costituzione.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – sabato 27 dicembre 1947, n. 298 – edizione straordinaria.
La Costituzione nasce composta da 139 articoli, di cui 5 abrogati con legge costituzionale n. 3/2001 (artt. 115, 124, 128, 129 e 130) e da 18 Disposizioni transitorie e finali, indicate progressivamente con numeri romani, per maggiore risalto e pregio. Di esse, nella XIII, sono stati abrogati il primo e secondo comma riguardanti sugli eredi di Casa Savoia con legge costituzionale n. 1/2002.
XVIII Disposizione transitoria e finale
“La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1^ gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.”
Seguono la firma di Enrico De Nicola e le controfirme del Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini, del Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi e il doveroso “Visto Il Guardasigilli Grassi”, nel suo ruolo di Ministro di grazia e giustizia.
Enrico De Nicola (1877/1959) il 28 giugno 1946 dall’Assemblea Costituente è nominato Capo provvisorio dello Stato e dal 1° gennaio 1948, a norma della prima disposizione transitoria e finale della Costituzione assume il titolo di Presidente della Repubblica, fino al 12 maggio 1948, al quale succede Luigi Einaudi (1874/1961), il primo ad essere eletto dal Parlamento, rimanendo in carica per tutto il mandato settennale dal 12 maggio 1948 all’11 maggio 1955).
La sala comunale di ciascun Comune della Repubblica
Ha la responsabilità e anche il privilegio di ospitare, di custodire e di divulgarne il testo, con precisi obblighi: “Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.”
Fedelmente osservata
“La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.”
Per tutte le altre pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la terminologia finale è la seguente: “La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.”
Sono disposizioni che meritano riflessioni circa i destinatari di tali fondamentali doveri di fedeltà e la idoneità degli strumenti per raggiungere tali obiettivi nella dinamicità della società odierna, sempre più stretta nelle tenaglie di vincoli giuridici e di sanzioni, anche penali, spesso ignorate perché non conosciute, per una serie di concause.
L’articolo 5 del codice penale, invariato nel testo originario sin dal Guardasigilli Rocco del 1930, dispone che: “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”.
A chi compete l’obbligo morale e giuridico di informare e essere informato intorno al ginepraio della produzione normativa? Sicuramente genitori, scuola di ogni ordine e grado e altre istituzioni ed organi dello Stato centrale e periferici hanno compiti sempre più difficili da assolvere, alla luce di violazioni quotidiane di norme e regolamenti che, spesso, si ripercuotono sulla incolumità personale di ogni fascia di età, fra le mura domestiche, sui posti di lavoro, comprese le strade e luoghi di svaghi.
È di recente un disegno di legge voluto dall’attuale Governo, ad opera della Ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati per sfoltire dalla Raccolta giuridica norme non più valide.
Benedetto Croce, comunque, afferma che: “È noto che le leggi hanno bensì la loro importanza, ma che assai più importa il modo in cui esse vengono osservate.”
Di recente il Presidente Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, ha sottolineato come la crescita civile di un popolo si rileva anche dalla…..”Capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica.”
L’articolo 3 della Costituzione, infatti, mette in luce l’uguaglianza e la dignità dei cittadini quando afferma che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,…”.