domenica, 17 Novembre, 2024
Società

Inps, le novità in merito alle pensioni ai superstiti

Un’importante decisione della Corte Costituzionale italiana, la sentenza n. 88 del 2022, ha aperto le porte per un cambiamento significativo nel sistema previdenziale italiano. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha reso noto che, in seguito a questa sentenza, anche i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti, saranno inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Questa decisione segna un importante passo avanti nel garantire una maggiore inclusione e protezione sociale per una categoria finora trascurata.
L’Inps ha definito le modalità operative per implementare questa nuova direttiva:

1) Liquidazione ai Nipoti aventi diritto: i nipoti che soddisfano i requisiti previsti dalla sentenza possono richiedere la liquidazione della pensione ai superstiti presentando un’apposita richiesta, a meno che non vi siano sentenze passate in giudicato che ne impediscano il diritto.

2) Riliquidazione delle Pensioni: le pensioni già riconosciute in favore di altre categorie di superstiti saranno riliquidate qualora il diritto dei nipoti risulti compatibile con quello degli altri superstiti contitolari.

3) Revoca delle Pensioni: se il diritto dei nipoti risulta incompatibile con quello di altre categorie di superstiti, le pensioni già riconosciute a queste ultime verranno revocate.
Inoltre, l’Istituto ha sottolineato l’importanza di considerare l’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta ai superstiti. Pertanto, in caso di morte dell’ascendente, il riferimento alla pensione di reversibilità deve essere esteso anche alla pensione indiretta.

Per quanto riguarda la verifica della condizione di vivenza a carico degli ascendenti, l’Inps fa riferimento alla Circolare n. 185 del 18 novembre 2015. In questa circolare si precisa che, oltre all’accertamento della non autosufficienza economica, deve essere dimostrato il mantenimento abituale da parte dell’ascendente, anche in caso di non convivenza. Per ulteriori dettagli e informazioni, l’INPS ha reso disponibile la Circolare n. 64 del 07/05/2024.

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