sabato, 16 Novembre, 2024
Lavoro

Cassazione: la sorveglianza sanitaria per movimentazione carichi è sempre obbligatoria

Per i lavoratori impegnati alla movimentazione manuale dei carichi è obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti anche se nel documento di valutazione dei rischi l’impegno loro assegnato è indicato come attività a basso rischio specifico. Il solo margine discrezionale affidato al medico competente è quello di stabilire, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi, la frequenza delle visite periodiche.

Lo ha stabilito una recentissima sentenza della Cassazione qualche mese fa, a dicembre dello scorso anno, trattando il caso di un medico competente e di un delegato del datore di lavoro rinviati a giudizio per non aver sottoposto a sorveglianza sanitaria per i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi alcuni addetti ai reparti salumeria, gastronomia e panetteria operanti presso un supermercato in quanto per gli stessi era stato indicato “non doverosità delle visite mediche” sulla base della bassa classe di rischio in cui erano stati inquadrati nel documento di valutazione dei rischi aziendale.

La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 51293  del 22 dicembre 2023, ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, affermando che: «Secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41 e art. 168, comma 2, lett. d) […] la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nel caso normativamente previsto della “movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” (ove non sia possibile ovviare alla stessa con misure organizzative ed il ricorso a mezzi meccanici appropriati) […] 4. L’interpretazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 168 effettuata dal giudice di merito nella sentenza impugnata non è corretta, in quanto la disposizione di cui all’art. 168, comma 2, lett. d), che dispone al datore di lavoro di sottoporre “i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato 33^” impone al predetto una condotta obbligatoria, correlata alla previsione normativa che le attività di “movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” possono comportare per i lavoratori “rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico”. […] Il comma 1 della predetta norma, impone chiaramente al datore di lavoro di adottare, in via prioritaria, le misure organizzative necessarie e di ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, attività che comporta il rischio delle patologie summenzionate. Ove tanto non sia possibile, il comma 2 della norma fa obbligo al datore di lavoro di adottare le misure organizzative necessarie, di ricorre ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato 33^, elencando specificamente, in maniera tassativa e cumulativa, le relative condotte, tra le quali rientra espressamente anche la sorveglianza sanitaria, secondo il disposto di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41. Il solo margine discrezionale, affidato dalla norma al medico competente (e all’organo di vigilanza), attiene alla frequenza della visita periodica, in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, che potrà essere ulteriormente modulata, ampliando, ove ritenuto necessario, le cadenze e la periodicità previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, comma 2».

 “La sentenza afferma che la sorveglianza sanitaria va sempre prevista ogni volta che non sia possibile evitare la movimentazione di carichi “con misure organizzative ed il ricorso a mezzi meccanici appropriati” e che in tali casi, l’unica discrezionalità lasciata al medico competente, in funzione del livello di rischio, è quella relativa alla periodicità delle visite. Ciò anche in quanto il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica “sia in relazione a patologie che potrebbero derivare dall’attività lavorativa, sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione”

In altri termini la sorveglianza sanitaria deve accertare anche l’esistenza di condizioni indipendenti dal lavoro, che possono tuttavia essere causa di ipersuscettibilità al rischio senza sottovalutarlo.

A volte sono possibili comportamenti individuali dannosi che possono portare a incidenti, lesioni o malattie anche gravi. La movimentazione manuale dei carichi è un’attività lavorativa usuale per molti lavoratori ma è anche una delle principali cause di infortuni e problemi di salute.

Spostare i carichi può sembrare semplice ed esente da rischi, ma se non si applicano procedure corrette possono insorgere sia disturbi dovuti alla graduale usura dell’apparato muscoloscheletrico, sia traumi acuti come ferite o fratture. I rischi della movimentazione dei carichi non sono infatti relativi solo a danni alla colonna vertebrale, alle articolazioni o alla muscolatura, ma anche a semplici schiacciamenti delle mani, a urti durante lo spostamento di un peso, a cadute del carico o di chi è addetto al trasporto.

Il Decreto legislativo 81 del 2008 dedica al tema della movimentazione manuale di carichi una sezione specifica, dove la movimentazione  è definita come l’operazione di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico. Operazioni che – continua il decreto – per le loro caratteristiche o in conseguenza di altre condizioni, possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

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