Le aspettative e le preoccupazioni intorno all’idea di realizzare il congiungimento della terra ferma della Penisola all’isola di Sicilia attraverso la posa in opera di un sistema di collegamento viario iniziano circa due secoli or sono.
Siamo, infatti, nel 1840 quando Ferdinando II delle Due Sicilie (1816 – 1861) incarica un gruppo di architetti e ingegneri di studiare la fattibilità di tale opera e sembra che vi abbia rinunciato a priori per l’eccessivo costo non ammortizzabile per le casse del Regno.
In effetti, il problema economico è emerso più volte fino ai nostri giorni e non sembra affatto scongiurato, viste le numerose concause internazionali di “distrazione di risorse” e di prioritarie ed indifferibili esigenze interne. La coperta è corta ed occorre oculatezza nello spendere, anche se si afferma che le risorse ci sono e saranno stanziate secondo programma.
Quando nell’ottobre del 2011 l’Unione Europea fa sapere di esclude l’opera da finanziamenti comunitari il Ministro pro-tempore delle Infrastrutture e dei Trasporti conferma la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina “a prescindere dall’eventuale finanziamento della Ue, in quanto le risorse per il manufatto saranno reperite sul mercato, come previsto dal piano finanziario allegato al progetto definitivo”. Viene precisato che “l’opera è solo in parte finanziata dall’intervento pubblico. L’onere complessivo dell’infrastruttura prevede anche la partecipazione di capitale privato, l’utilizzo di fondi strutturali e di altre fonti”.
Non mancano momenti delicati quando il Governo Monti decide di sospendere il progetto dell’opera e di procedere al pagamento delle penali nei confronti delle società che avevano ottenuto l’appalto, decisione poi rientrata, perseguendo altre strade neanche tanto fortunate visto che l’iter è stato riavviato dal Governo attuale con l’emanazione del decreto legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 26 maggio 2023.
Si prevede che i lavori abbiano inizio entro maggio 2024 e nel frattempo tante questioni sono in itinere, tra cui quella più delicata che riguarda la definizione degli espropri, dei vincoli e dei tempi e modalità dei relativi indennizzi, per i quali non mancano pareri discordanti tra le parti in causa. Legge e Cassazione, proprio pronunciandosi sul caso dei vincoli previsti per il Ponte sullo Stretto, chiariscono che l’indennizzo è dovuto senza necessità di provare alcunché, se non la semplice esistenza dei vincoli stessi.
Nel 1876 l’Onorevole Giuseppe Zanardelli, convinto dell’opportunità di un’opera fissa tra le due coste, affermava che: “Sopra i flutti o sotto i flutti la Sicilia sia unita al Continente”.
Ma se ancora oggi tale opera non è stata realizzata è doveroso domandarsi e riflettere su tutte le problematiche prospettate e frapposte dalle generazioni che ci hanno preceduto in questi due secoli di storia e dagli esperti progettisti e studiosi di fenomeni sismici, di dissesti idrogeologici e di squilibri ambientali e paesistici.
La Costituzione, nell’ultimo comma dell’articolo 9 dispone che: “La Repubblica Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”