Ci sarà sicuramente più salute sul lavoro con “un preposto alla sicurezza sul lavoro” formato, rafforzato, aggiornato e valorizzato.
A più di un anno dalla sentenza della Corte di Cassazione del 3 maggio 2021 con la quale è stato condannato il preposto per la sicurezza sul lavoro (art.19 T.U. 81/08) per inadempienza confermandone il licenziamento da parte del suo datore di lavoro e alla luce dei nuovi e complessi compiti per la medesima figura previsti dalla legge 215 del dicembre scorso, mancano per il preposto indicazioni e chiarimenti per completare il suo bagaglio culturale, indispensabili per non inciampare in dubbi, responsabilità, sanzioni e ammende.
Iniziamo dal fatto che, al momento, non è prevista per il preposto alcuna indennità né un trattamento economico aggiuntivo rispetto ai lavoratori suoi colleghi. Il ruolo di fondo di questa figura non è sorvegliare e/o vigilare il lavoratore, piuttosto quello di assicurarsi in modo continuo che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzi gli strumenti di protezione prescritti.
Ancora. Il preposto alla sicurezza aziendale viene consultato e coinvolto nella programmazione dei corsi quale soggetto esperto per l’identificazione dei rischi specifici
In pratica si tratta di un soggetto in grado di controllare la corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività connesse alla loro mansione con un potere di iniziativa: assume questa responsabilità per via delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli dal datore di lavoro.
La mancata accettazione dell’incarico comporta per il lavoratore individuato come preposto l’impossibilità a continuare a svolgere la mansione che presenti attività di coordinamento o direzione di altri lavoratori.
Ecco quindi che il preposto deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro le mancanze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le condizioni di pericolo durante il lavoro delle quali è a conoscenza.
E, attenzione, perché il mancato rispetto delle norme prevede l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro o l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro, in base alla mancanza di cui si è reso responsabile.
Il preposto – hanno spiegato i giudici della Cassazione – deve assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti: in pratica deve effettuare direttamente, personalmente e senza intermediazioni di altri, questo controllo.
Per assicurare tutto questo, Carlo Bisio, già docente all’Università di Milano Bicocca di Psicologia delle Organizzazioni, con un Diploma in Occupational Health and Safety, in una ipotesi di “vademecum per il preposto”, pubblicata sulla rivista “Qualità n.4/22, ha segnalato le seguenti macro-categorie da approfondire e sviluppare nel percorso formativo del preposto:
- operative (sa organizzare le operazioni e sa ottenere la «regola d’arte»);
- organizzative (organizza le operazioni, le coordina, le sospende, ecc.);
- tecniche (conosce gli aspetti tecnici dei mezzi d’opera, delle sostanze, ecc.);
- di salute e sicurezza (sa analizzare i rischi, conosce il DVR, le norme, conosce i fattori fisici e psicosociali, ecc.);
- sociali e trasversali (comunicazione, ascolto, osservazione dei comportamenti, saper apprendere);
- valori e atteggiamenti (proattività, importanza della sicurezza, e così via).