sabato, 22 Febbraio, 2025
Ambiente

Tutela dell’ambiente valore fondante dell’ordinamento giuridico

Nei primi mesi dell’anno in corso, il Parlamento ha approvato una importante riforma costituzionale.

Al vecchio testo dell’art. 9 della Costituzione è stato aggiunto un ultimo comma, il quale dispone che  la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. E con una prescrizione giuridica di chiusura dispone che lo stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. L’art. 9 nel vecchio testo si limitava ad assicurare tutela al paesaggio ed al patrimonio storico ed artistico della Nazione. È evidente che le differenze tra il vecchio ed il nuovo testo normativo ed esse  si spiegano, in parte,  considerando che, al tempo, in cui fu adottata la Costituzione il problema dell’inquinamento e quello della tutela delle risorse ambientali non si ponevano con l’urgenza con cui si pongono al momento attuale. Da non sottovalutare, da ultimo, che l’art. 9 è inserito tra i principi fondamentali della Costituzione, ossia tra i valori che concorrono a fondare il nuovo ordinamento giuridico.

Ma la legge in esame ha introdotto modifiche anche all’art. 41della Costituzione, visto che al 2° comma adesso esso prevede  che l’iniziativa economica non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Ancora, al 3° comma del medesimo articolo viene riservata alla legge la competenza di indirizzare e coordinare l’attività economica privata e pubblica -non solo a fini sociali, come era nel vecchio testo della norma- a fini ambientali.

Si potrebbe essere indotti ad affermare che quest’ultima norma ha funzione speciale rispetto alla prima, che assolve una funzione generale. Ciò  perché l’art. 41 della Costituzione non solo è inserito nel titolo relativo ai rapporti economici, ma anche in quanto esso ha come destinataria l’attività economica, che in larga parte, coincide con l’attività di impresa.

Questa importante riforma costituzionale rappresenta l’esisto di un lavorio culturale, indotto da ben noti problemi reali.  I più recenti avvenimenti, che hanno inciso sul  clima e sulla salubrità delle acque e dell’aria hanno fatto sì che la società civile, avvertisse come non più rinviabile la soluzione di questi problemi.

Non è un caso, allora, che gli operatori più avveduti si siano incaricati di dimostrare che i beni ambientali sono beni comuni (Rodotà), i quali rappresentano una categoria trasversale che può ricomprendere sia beni pubblici che privati; gli stessi, inoltre, presentano la caratteristica di essere intrinsecamente collegati con gli interessi collettivi, con la conseguenza che rispetto ad essi deve essere superata la questione relativa alla loro titolarità, in quanto sono collegati all’utilità, che essi offrono alla collettività.

Ma un significativo contributo all’avvio verso una soluzione del problema dell’ambiente è venuto anche dalla giurisprudenza ed, in particolare, dalla Corte costituzionale che, in più riprese, ha chiarito che il concetto di paesaggio si ricollega ad interessi pubblici, ivi compreso quello concernente la conservazione ambientale.

In tale contesto, un rilievo centrale ha assunto l’enciclica del 2015 di Papa Francesco Laudato sì, che ha posto, egregiamente, in luce il legame, che sussiste tra crisi ambientale della terra e crisi sociale. Nell’enciclica viene posto in luce come il degrado ecologico sia determinato dall’attività incontrollata dell’umanità, che, sfruttando in maniera sconsiderata la natura, rischia di distruggerla e di essere, a sua volta, vittima di tale distruzione. Da qui l’elaborazione del concetto di ecologa integrale, ossia di una ecologia, che parta dal convincimento che l’uomo è parte integrante della natura e dell’ambiente in cui vive. Posizione queste, del resto, ribadite dal Pontefice nell’ incontro in corso nella città d’Assisi.

Questo lavorio culturale diede luogo, in un primo tempo, all’adozione di riforma del Titolo V della Costituzione, visto che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 346, effettuò un diverso riparto delle competenze in questa materia tra Stato e Regioni.

Si è arrivati così alla riforma di quest’anno, che ad onor del vero, sollecita molteplici problemi interpretativi, sui quali non è possibile soffermarsi in tale sede. Tali problemi sono stati esaminatati con dovizia di argomenti nel corso di un convegno, che si è tenuto nel corso della primavera di quest’anno a Locri. Poiché è da qualche anno che tale incontro viene organizzato, è auspicabile che ciò avvenga alche l’anno venturo, in maniera che i problemi connessi alla riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione vengano esaminati più approfonditamente.

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