lunedì, 23 Dicembre, 2024
Sport e Fair Play

Il TAS il suo Codice arbitro indipendente

Il Codice TAS è stato modificato più volte nel corso degli anni ed è diviso in due sezioni principali. La prima parte stabilisce lo statuto del Consiglio Internazionale per l’Arbitrato per lo Sport (il “ICAS”) e TAS (Articoli S1 – S26); mentre la seconda parte contiene le regole procedurali (Articoli R27 – R70), suddiviso come segue: 1. Disposizioni generali (Sezione A), 2. Disposizioni speciali applicabili alla procedura arbitrale ordinaria (Sezione B) e 3. Disposizioni speciali applicabili alla procedura di arbitrato d’appello (Sezione C).

L’ICAS (CIAS) è l’organo supremo del TAS. Il suo compito principale è quello di salvaguardare l’indipendenza del CAS e i diritti delle parti. L’ICAS si occupa dell’amministrazione e del finanziamento del TAS e svolge un ruolo molto simile a qualsiasi altra istituzione arbitrale.

Il TAS ha due divisioni principali:

  • una ordinaria, che funziona in modo molto simile a qualsiasi altra istituzione di arbitrato;
  • una dei ricorsi, che funge da giudice di appello definitivo per le decisioni prese dagli organi sportivi competenti, sia a livello nazionale, che internazionale.

Una volta ricevute dal TAS le richieste di arbitrato, queste sono immediatamente assegnate dall’ufficio del tribunale del TAS a una delle due divisioni principali, anche se più del 90% sono trattati dalla Divisione Ricorsi.

Nel 1991, la pubblicazione della “Guide to Arbitration” costituì una notevole innovazione, poiché conteneva un elenco di modelli di clausola arbitrale, tra le quali una prevedeva l’intervento del TAS su decisioni emanate da organismi sportivi, una forma embrionale della procedura di appello che, oggi, caratterizza la maggior parte dell’attività dell’arbitrato in esame.

Nel giugno del 1994 con la firma dell’“Agreement concerning the constitution of the International Council of Arbitration for Sport” le più alte autorità mondiali in ambito sportivo stabilirono la creazione dell’ICAS (Consiglio Internazionale dell’Arbitrato in materia di Sport – CIAS), un organo regolato dal diritto svizzero posto a presidio dell’indipendenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

La riforma del TAS del 1994, tuttavia, non placò del tutto le critiche dei giuristi. Il collegamento fra TAS e CIO era stato risolto solo formalmente: residuavano punti di contatto in astratto “pericolosi” nel meccanismo di formazione dell’ICAS e in quello di nomina degli arbitri da includere nella lista chiusa del TAS, soprattutto qualora il CIO risultasse parte del giudizio.

Il Tribunale Federale Svizzero, nel 2003, decise di fugare ogni dubbio sulla qualificazione del TAS con una sentenza di principio emanata a seguito dell’impugnazione di un lodo del TAS che confermava una squalifica per doping comminata dalla Federazione Internazionale di Sci (FSI).

In primo luogo, il Tribunale Federale Svizzero affermò di non ritenere che l’ICAS fosse un mero artifizio giuridico per risolvere il problema della dipendenza strutturale del TAS dal CIO, bensì che fosse da considerarsi un ente autonomo, sulla base della sua effettiva conformazione e del riconoscimento che se ne dava a livello normativo.

In secondo luogo, la Corte svizzera chiarì un altro elemento problematico, affermando che il carattere “chiuso” della lista che il TAS presenta alle parti per la nomina degli arbitri non pregiudica la piena libertà di scelta e non mina l’indipendenza funzionale del Tribunale, laddove, all’articolo S16 del Codice, è esplicitamente richiesto all’ICAS di tenere in considerazione un’equa rappresentanza di culture giuridiche, lingue e specializzazione in ogni sport, durante il cruciale momento di formazione della lista chiusa degli arbitri.

Infine, considerato che il finanziamento del TAS era dato dalla vendita dei diritti televisivi delle competizioni olimpiche ad opera del CIO, prelevandoli nella misura di un terzo dalle quote riservate al CIO stesso, alle Federazioni Internazionali e ai Comitati Olimpici Nazionali, il Tribunale Federale Svizzero si è limitò a ritenere tale modalità di ripartizione la più equa tra quelle possibili e, quindi, non condizionante.

Al termine dell’esame analitico dei vari aspetti critici dell’arbitrato di Losanna, il Tribunale Federale concluse affermando che il TAS non fosse “the vassal of the IOC”, ma un arbitrato sufficientemente indipendente da esso, così come dalle altre istituzioni che concorrevano al suo funzionamento; i lodi emanati, quindi, dovevano essere considerati validi ed equiparabili a sentenze giudiziarie. Con l’occasione, il Tribunale Federale Svizzero pose in evidenza il riconoscimento diffuso del TAS nella comunità sportiva internazionale, sottolineando come la sua creazione fosse un bisogno realmente sentito.

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