La rilevanza, che l’ambiente va assumendo a livello mondiale, è egregiamente testimoniata dal recente G20. Ma l’ambiente ha assunto un particolare rilievo anche sul piano giuridico, se è vero che da tempo esso viene contemplato come bene in senso giuridico.
L’art. 9 della Costituzione, come è noto, riserva una particolare considerazione al paesaggio ed, inizialmente gli operatori giuridici ritenevano che il legislatore costituzionale avesse inteso alludere al solo patrimonio storico ed artistico della Nazione, come la stessa norma sembrava suggerire. Ma, successivamente, gli operatori giuridici hanno dato una interpretazione più ampia alla norma in esame. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha, a più riprese, chiarito che la locuzione <<paesaggio>> allude all’ambiente, in cui sono ricompresi molteplici interessi pubblici, incluso quello relativo alla conservazione ambientale. Il collegamento, che, poi, è stato istituito tra gli artt. art. 9 e 32 della Costituzione -che tutela espressamente la salute- , ha consentito l’enucleazione del diritto all’ambiente salubre.
Queste concezioni hanno ricevuto un ulteriore supporto normativo, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione: infatti, l’art. 117 lett. s) riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
La collocazione del riconoscimento della tutela ambientale, esclusivamente, nell’ambito del rapporto tra Stato e Regioni, non può, comunque, consentire di sminuire la portata della rilevanza che l’ambiente assume a livello costituzionale. Dalla circostanza che lo Stato si sia riservato una competenza esclusiva in questa materia, si desume, secondo molti operatori giuridici, che essa assume un rilevo assoluto. Peraltro, tale concezione non è condivisa da tutti e, per questo motivo in Parlamento si discute circa l’opportunità di costituzionalizzare, in maniera più esplicita, il principio della tutela dell’ambiente, attraverso la revisione dell’art. 9 della Costituzione.
Al riguardo, un particolare interesse riveste il disegno di legge n. 1203 del 2019 –recante modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione- , il quale propone la modifica dell’art. 9, mediante l’aggiunta di un 3° comma del seguente tenore: <<La Repubblica tutela l’ambiente e l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle future generazioni>>. Orbene, l’eventuale modifica dell’art. 9 della Costituzione , prevista dal richiamato disegno di legge, avrebbe un rilevante effetto: essa darebbe un espresso riconoscimento all’ambiente e inserirebbe tale riconoscimento nella prima parte della testo costituzionale, ossia in quella parte, che detta i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Ma la proposta in esame introduce un nuovo concetto, ossia quello della sostenibilità, dando così rilievo ad un valore essenziale per lo sviluppo della persona nel rispetto del pianeta e che troppo spesso, erroneamente, è stato ritenuto come un limite al progresso scientifico ed economico.