Acquisti il caffè e ti arriva la telefonata pubblicitaria. Il Garante della privacy ha comminato una multa di 70 mila euro a una società produttrice di caffè per aver promosso il proprio marchio attraverso telefonate indesiderate, insistenti e concentrate nel tempo, rivolte per lo più ad utenti iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni (Rpo).
Numerose segnalazioni
L’Autorità riferisce di essersi attivata a seguito di numerose segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano di aver ricevuto le chiamate anche da numerazioni telefoniche contraffatte. In molti casi le telefonate indesiderate seguivano l’acquisto del caffè. Alla richiesta di informazioni da parte del Garante, la società ha risposto che l’attività di marketing telefonico riguardava dati personali degli utenti acquisiti con diverse modalità: tramite il form presente nel proprio sito internet, mediante il passaparola dei clienti, attraverso il programma “Presenta un amico” e liste di contatti raccolti da società terze.
Numerose violazioni
Dalle verifiche effettuate dall’Autorità sono emerse diverse violazioni, a partire dall’uso dei dati per finalità di marketing senza aver acquisito il consenso degli utenti e senza aver loro fornito una apposita informativa (assente nel corso delle telefonate e insufficiente quella presente sul sito internet poiché l’attività promozionale non era indicata tra le finalità perseguite dalla società). La stessa violazione aveva peraltro riguardato anche utenti che avevano acquistato il caffè attraverso il call center dal momento che l’ordine di acquisito era considerato come prova del consenso al marketing. La società inoltre non aveva attivato controlli preventivi per verificare se le utenze presenti nel proprio database fossero iscritte nel Registro pubblico delle opposizioni e aveva del tutto omesso controlli sul processo di acquisizione dei dati da parte delle società terze.
Sorvegliare, non spiare
Controlli dell’Autorità per la privacy anche sui sistemi di videosorveglianza. Bisogna fare attenzione, spiegano gli esperti, a non riprendere aree pubbliche anche se si sta controllando l’esterno della propria casa. Una persona è stata ammonita per aver installato, all’esterno della propria abitazione, telecamere che potevano riprendere un parco giochi e una piazza. Dagli accertamenti dei carabinieri risultava infatti che l’impianto di videosorveglianza era composto da una prima telecamera posizionata sulla porta di accesso dell’abitazione in grado di riprendere zone non di diretta pertinenza, in violazione del Regolamento europeo. Il dispositivo, oltre a riprendere le immagini, consentiva di registrare le conversazioni di chi passava nelle vicinanze e di intervenire parlando attraverso il microfono. L’impianto prevedeva poi una seconda telecamera, non attiva, posizionata alla fine di un vialetto che collegava l’entrata con uno spazio interno all’edificio.
Videocamere per abitazioni
Nel corso dell’istruttoria il Garante privacy ha accertato che la ripresa dell’area pubblica, rispetto a quelle di propria pertinenza, era avvenuta in maniera non conforme ai principi di liceità e di minimizzazione dei dati della normativa privacy. Se infatti i trattamenti effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati per attività domestiche sono da ritenersi, in linea di massima, esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina privacy, nel caso in cui l’angolo di visuale delle telecamere si estenda ad aree pubbliche o proprietà altrui essi sono soggetti agli obblighi del Regolamento. Soltanto in presenza di situazioni di pericolo concreto si può estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o di pertinenza di terzi, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).