Una campagna elettorale senza fine intorno ad una dozzina di cognomi da parte di una ventina di partiti e partitini e sigle varie.
La palla in gioco la tengono esclusivamente i segretari e presidenti dei partiti, insieme ai capi gruppo ed a quei pochi delegati a parlare.
Tutti affermano di volere proporre una persona – uomo o donna che sia – che garantisca l’unità nazionale, che abbia larghissima statura morale e che offra garanzia di difesa e di tutela della nostra Carta Costituzionale e delle nostre Istituzioni repubblicane.
Ma la rosa dei nomi è quasi pronta e ben servita; ai “grandi elettori” il solo compito di scegliere quale scrivere sulla scheda nel “segreto dell’urna”, anche se l’articolo 83 della Costituzione attribuisce solamente a loro l’esclusivo potere di scelta.
I partiti nascono, infatti, per le finalità di cui all’articolo 49 della Costituzione e cioè che: “ Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.” La massima espressione è sancita nell’articolo 1, affermando che: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Da cui trae origine la legge elettorale che regola le elezioni politiche, di cui si attende l’ennesima riforma.
Mentre, all’articolo 83 è detto che: “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.” Prosegue, affermando, in sintesi, che all’elezione partecipano complessivamente 58 delegati regionali.
L’intervento dei partiti – a gamba tesa – per l’elezione del Presidente della Repubblica costituisce un’anomala consuetudine, di cui non vi è traccia nella nostra Costituzione che, invece, ne demanda l’esclusivo compito al Parlamento in seduta comune dei suoi membri ed ai delegati regionali.
Sono gli unici a riunirsi nell’Aula di Montecitorio, ovvero in altri luoghi concordati tra Camera e Senato per effetto della pandemia in atto ed ivi discutere e confrontarsi nei modi previsti dai Regolamenti parlamentari, fino a quando non si decida di iniziare l’elezione che ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea nella prima votazione ed, eventualmente, dopo il terzo scrutinio, con la maggioranza assoluta.