sabato, 16 Novembre, 2024
Sport e Fair Play

La procura generale, presidio dell’etica

L’istituzione della Procura Generale dello Sport è una delle novità derivanti dalla riforma del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., perfettamente coerente con questo quadro di evoluzione giuridica e socioculturale.

Istituita presso il C.O.N.I. in posizione di autonomia e indipendenza allo scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo, la Procura Generale dello Sport coordina e vigila le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali, coopera con esse per assicurare la piena osservanza dell’ordinamento sportivo, coopera con i Procuratori Federali al fine di assicurare la completezza e la tempestività delle rispettive indagini. Inoltre, ha la facoltà di proporre ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport; di impugnare davanti al suddetto Collegio la dichiarazione di estinzione del giudizio disciplinare; di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell’udienza fissata per la discussione dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

Il Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia sportiva dinanzi alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e al Collegio di Garanzia dello Sport e, conseguentemente, anche i rapporti tra la Procura Generale dello Sport e le Procure Federali, nell’ottica della cooperazione e leale collaborazione.

Compito specifico e qualificante della Procura Generale dello Sport – che l’ordinamento sportivo colloca in posizione di sovra ordinazione rispetto alle Procure Federali – è, pertanto, quello codificato dall’art. 12 quater dello Statuto del C.O.N.I., e cioè quello di «coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali», allo «scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo».

Queste funzioni di coordinamento e vigilanza, in virtù delle quali la Procura Generale dello Sport ha l’obbligo di rendere, entro il 30 gennaio dell’anno successivo, una apposita relazione annuale al Presidente del C.O.N.I., si traducono in una serie di attività che sono indicate dallo stesso art. 12 quater dello Statuto C.O.N.I., in combinato disposto con gli artt. 51 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. stesso.

Tali funzioni consistono in primo luogo:

  • nella cooperazione con le Procure Federali – in spirito di leale collaborazione – al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; tale attività, in concreto, può estrinsecarsi nell’invito rivolto al Procuratore Federale ad iscrivere un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici;
  • nella adozione di linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell’attività di indagine;
  • nella facoltà di riunire i Procuratori Federali interessati, al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti;
  • nell’attività di raccordo tra le Procure Federali e la Procura Antidoping del C.O.N.I., in caso di conflitti di competenza.

A queste attività, più propriamente attinenti alle funzioni di coordinamento, se ne affiancano di ulteriori, attraverso le quali anche la vigilanza si concretizza in funzioni integrative o anche sostitutive di quelle esercitate dalle Procure Federali.

Ci si riferisce a:

  • la facoltà di disporre l’avocazione dell’attività inquirente non ancora conclusa nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, ovvero qualora emerga un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole;
  • l’applicazione di Procuratori Nazionali nelle Procure Federali, non solo nei casi in cui è disposta l’avocazione, ma anche, ai sensi dell’art. 52 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., su richiesta del Procuratore Federale interessato, se sussistono carenze di organico ovvero per specifiche esigenze investigative o processuali o per la trattazione di affari di particolare complessità o che necessitino di competenze tecniche (ad esempio in campo economico-finanziario) non presenti tra quelle possedute dai componenti della Procura Federale richiedente; in tale ultimo caso, il Procuratore Nazionale viene applicato in co-assegnazione, affiancando il Procuratore Federale.

Inoltre, sempre nel presupposto delle funzioni conferitele, per le motivazioni precedentemente esposte, la Procura Generale dello Sport:

  • concede, su richiesta della Procura Federale, la 1^ e la 2^ proroga ai termini per le indagini;
  • si esprime sull’intendimento di archiviazione, proposto dalla Procura Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio ovvero l’illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l’autore;
  • si esprime, entro tre giorni dalla ricezione, sull’istanza di astensione del Procuratore Federale, proposta qualora esistano gravi ragioni di convenienza.

La Procura Generale dello Sport, al fine di garantire l’efficace esercizio delle proprie attività di vigilanza e di coordinamento, deve istituire e custodire, anche con modalità informatiche, il Registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite, il Registro generale dei procedimenti in corso e il Casellario delle sanzioni e condanne sportive. Proprio a tal proposito, il 1º gennaio 2022 sarà on-line, per tutte le Procure Federali, la nuova piattaforma informatica “Sistema di Giustizia Sportiva”, realizzata da ConiNet con il supporto della Segreteria della Procura Generale dello Sport. La Procura Generale dello Sport possiede anche attribuzioni requirenti esclusive, che riguardano il giudizio avanti il Collegio di Garanzia dello Sport.

L’art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., infatti, attribuisce alle parti, ma anche alla Procura Generale dello Sport, la facoltà di proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, oltre a quella di intervenire in ogni udienza fissata per la discussione delle controversie delle quali è investito il suddetto organismo, parallelamente alla Federazione Sportiva interessata.

La Procura Generale dello Sport, quindi, agisce nell’ottica della difesa dell’etica nello sport, non solo in relazione a specifici procedimenti, ma anche in generale, soprattutto nella dinamica del rapporto con il Collegio di Garanzia dello Sport, che costituisce l’altro organismo innovativo e qualificante della riforma della giustizia sportiva.

La Procura Generale dello Sport esercita, poi, il suo ruolo di salvaguardia dell’etica anche attraverso attività diverse da quelle inquirenti e requirenti e dalla partecipazione ai giudizi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, raccordandosi con altri Enti e Agenzie, con la finalità di favorire l’individuazione delle violazioni disciplinari e degli illeciti sportivi.

Lo ha fatto, ad esempio, in relazione ad un Protocollo d’intesa, sottoscritto l’8 ottobre 2020 tra il CONI / Procura Generale dello Sport e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, finalizzato ad uno scambio di dati idoneo a identificare i nominativi di tesserati resisi eventualmente responsabili di violazioni disciplinari sportive, anche in carenza di un corrispondente procedimento aperto innanzi alla giustizia ordinaria per il reato di frode sportiva.

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