Riscatto laurea agevolato e pace contributiva ai fini della pensione. Per evitare i guai ai cittadini l’Inps chiarisce le differenze tra i termini del riscatto laurea agevolato e della pace contributiva ai fini della pensione.
Due misure contenute nel Decreto Legge n.4/2019, insieme al Reddito di cittadinanza e a Quota 100, poi convertito dal Parlamento con la Legge n.26 dello stesso anno, durante il governo Conte I.
FINO A 5 ANNI DI STUDI UNIVERSITARI
Stando alle indicazioni Inps il “Riscatto di Laurea” agevolato prevede la possibilità da parte di chiunque di inserire ai fini del calcolo pensionistico fino a cinque anni di studi universitari, dato che durante la frequenza nelle triennali o magistrali, come anche nelle lauree a ciclo unico, non vengono accumulati contributi. Ora, nella legge si prevede che grazie a questa possibilità si può arrivare alla pensione dai 3 ai 5 anni in anticipo, in relazione alla durata degli studi, anche se non continuativi, con il pagamento di un importo che si può portare in detrazione al 50% e che in media si aggira intorno ai 5.200 euro.
RECUPERO AMMANCHI CONTRIBUTIVI TRA DIVERSI LAVORI
In merito alla “Pace contributiva”, l’istituto fa riferimento a una misura che permette al contribuente di recuperare ammanchi contributivi tra diversi lavori. “In particolare il provvedimento riguarda i lavoratori senza che hanno cominciato a versare contributi a partire dal 31 dicembre 1995”, spiega l’Inps. Ma bisogna fare attenzione si tratta di una soluzione che fa riferimento in via sperimentale al triennio 2019-2021 e che, sottolinea l’Inps “non può essere richiesta da soggetti già titolari di pensione diretta e chi ne usufruisce deve essere iscritto all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali degli autonomi, alla gestione separata dell’Inps oppure alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità”.
Con il messaggio numero 1921 del 13 maggio, l’Ente previdenziale quindi precisa che se il Riscatto agevolato di laurea non ha scadenza, la pace contributiva terminerà, salvo proroga, invece il 31 dicembre 2021.
“A seguito di quesiti pervenuti in materia”, scrive l’INPS, “si precisa che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato articolo 20 del D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.”