Se non fosse ridicolo di per sé si potrebbe dire che oltre alla “Lotteria degli scontrini”, la vera lotteria è sapere quali spese sono ammesse e quali no. Annunciata con enfasi, come ormai tutto ciò che serve a disorientare il cittadino, la lotteria degli scontrini ha già ricevuto rallentamenti, un alt e una ripresa a singhiozzo del gioco, con molte spiegazioni, altrettante limitazioni rispetto agli annunci dove appariva tutto possibile.
Con una serie di faq, l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto quali sono le spese escluse dai premi. Tanto per iniziare contrariamente a quanto si lasciava intendere dalle pubblicità “progresso”, molte sono le spese non previste a generare biglietti virtuali validi per partecipare alle estrazioni. Non partecipano gli acquisti a teatro, al museo o con i ticket restaurant. Che oggi con il tutto chiuso o quasi, non appare un problema. Così come non partecipano alla lotteria i pieni dal benzinaio o le spedizioni dei pacchi postali, per i quali non c’è alcuna certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ma le spese escluse sono ancora tante. Una messa fuori gioco che fa sorgere la domanda sul motivo per cui tanto prodigarsi a fare la corsa alla lotteria. Allora non consentono la partecipazione alla lotteria gli acquisti effettuati in contanti; gli acquisti di importo inferiore a un euro; gli acquisti effettuati online; gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione; nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche; sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria, come per esempio gli acquisti fatti nelle farmacie, parafarmaceutica, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari; sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Non dà diritto ad alcun biglietto per la lotteria il tagliando del parcheggio pagato con carta di credito, di debito, bancomat o comunque con moneta elettronica.
Stessa cosa per il pieno di carburante dal benzinaio, per il quale non c’è alcuna certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Neanche con le spedizioni dei pacchi postali si partecipa alla lotteria degli scontrini, per lo stesso motivo del pieno di benzina o del ticket parcheggio.
Escluse anche le attività culturali, dal momento che non c’è nessun obbligo di trasmissione dei corrispettivi per cinema, musei, teatri.
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre ed è la cosa positiva, che “non è necessario conservare i tuoi scontrini né per partecipare alla lotteria né per riscuoterne i premi: per partecipare ti basta avere il codice lotteria e pagare cashless, per riscuotere i premi devi dar prova di aver effettuato il pagamento senza utilizzare contanti e puoi presentare l’estratto di conto corrente o documento analogo da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici. Lo scontrino non è sufficiente a dimostrare il pagamento cashless“.
Sempre nel capitolo divieti, non si può partecipare con spese effettuate con buoni pasto e ticket restaurant e quelle in farmacia se nello scontrino è riportato il codice fiscale dell’utente. In questo caso bisogna specificare che, se è stata consegnata al farmacista la propria tessera sanitaria, si avrà diritto alla detrazione fiscale ma non alla lotteria degli scontrini. Viceversa, se si è comprato un medicinale senza presentare la tessera sanitaria, lo scontrino sarà valido ai fini della partecipazione.
Se si compra una gift card pagandola con moneta elettronica, l’acquisto dà diritto a biglietti virtuali. Ma lo shopping con la gift card, cioè usando l’importo al suo interno per pagare, è escluso dalla partecipazione alla lotteria.