Sarà ancora una donna Presidente della Consulta, visto che la prima, Marta Cartabia, ha appena lasciato il più alto scranno vuoto, dopo solamente nove mesi di presidenza, per fine mandato novennale in base al disposto dell’articolo 135 della Carta costituzionale che disciplina e regola, nei dettagli, la sua composizione?
Infatti, “I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.”
Ciò ha comportato che la professoressa Marta Cartabia, giudice della Corte costituzionale dal 13 settembre del 2011 e Presidente della stessa dall’11 dicembre 2019 (prima donna eletta presidente della Consulta dalla sua entrata in funzione nel 1956), ha lasciato tale prestigioso, importante e delicato incarico per fine mandato. La sua nomina era stata disposta dal Presidente della Repubblica pro-tempore.
Prestigioso e ricco di esperienze professionali era il curriculum della Presidente Cartabia, come altrettanto è quello della donna che ha avuto il privilegio di subentrare al suo posto come giudice, la professoressa Emanuela Navarretta, docente di diritto privato e di diritto privato europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza – di cui è direttrice – dell’Università di Pisa, presso la quale ha conseguito la laurea in giurisprudenza con lode e ricercatrice dal 1994 al 1999. Numerosi sono gli altri incarichi in Italia ed all’estero non meno importanti della suddetta neo giudice della Consulta, nominata dal Presidente della Repubblica. Ora le donne sono nuovamente tre e sono, casualmente, tre professoresse: Emanuela Navarretta, Daria De Pretis, nominata nel 2014 dal presidente della Repubblica pro-tempore e Silvana Sciarra, pure lei eletta nel 2014, dal Parlamento in seduta comune; ma le quote rosa sono ancora numericamente molto poche per avvicinarsi alla parità negli organi collegiali; difficile è la conquista delle funzioni di vertice, ma non impossibile, come ha dato prova la già Presidente Cartabia.
La norma costituzionale dispone che il presidente sia eletto da tutti i componenti della Consulta, tra loro i quali, secondo consuetudine, terrebbero conto, principalmente, dell’anzianità e della data di scadenza del mandato novennale, essendo indiscussa la loro preparazione professionale. La permanenza nella funzione di Presidente della Corte Costituzionale è molto importante per l’impronta che ciascun componente, per la tipicità professionale e curricolare, riesce ad imprimere nelle questioni che si affrontano. Infatti l’articolo 135 dice che “La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice (nove anni complessivi).
Con riferimento ai criteri di anzianità vi sarebbero tre possibili nomi, quali i giudici Mario Rosario Morelli (anzianità 12.12.2011, con scadenza mandato 12.12.2020), Giancarlo Coraggio (anzianità 28.1.2013, con scadenza mandato 28.1.2022) e Giuliano Amato (anzianità 18.9.2013 e scadenza mandato 18.9.2022).
Qualora, invece, si volesse eleggere altra donna Presidente, in prosieguo della Cartabia, vi sarebbero due alternative tra Daria De Pretis e Silvana Sciarra, entrambe giudici con pari anzianità 11.11.2014, destinate a permanere, eventualmente, nel ruolo di Presidente fino all’11 novembre 2023, poco più di un triennio, durante il quale le decisioni potrebbero avere una maggiore uniformità, con una giurisprudenza più costante e più incisiva nel lungo termine. La professoressa Daria De Pretis, è giudice di nomina presidenziale e la professoressa Sciarra, giudice eletta dal Parlamento in seduta comune, secondo la tripartizione indicata dal citato articolo 135, nel disporre che “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.”
Mentre “Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari”. È bene evidenziare che “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.” (Art.90)
La Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 134, giudica: “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica a norma della Costituzione.”
È bene, infine ricordare, che “Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione” (art.137). Una delle ultime decisioni della Corte costituzionali è stata la pronuncia sulla inammissibilità dei quattro ricorsi, decisi il 12 agosto scorso, riguardanti il referendum popolare e l’election day, previsti per il 20 e 21 settembre 2020.
La professoressa Daria De Pretis, di Cles, (TN), è stata nominata giudice dal Presidente della Repubblica pro-tempore ed in carica dall’11 novembre 2014; laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna nel 1981, con una tesi in diritto amministrativo; ricercatrice e professoressa associata e, dal 2000, professoressa ordinaria di diritto amministrativo all’Università di Trento, insegnando diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo, nonché diritto amministrativo dell’Unione Europea e delle amministrazioni globali, Diritto amministrativo comparato, Diritto urbanistico e Diritto e genere (gender studies) nella facoltà di Giurisprudenza. È stata direttrice della Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e di Verona. È stata eletta Rettrice dell’Università di Trento, carica che ha mantenuto fino alla nomina a giudice costituzionale.
È stata presidente dell’Istituto italiano di Scienze Amministrative, sezione italiana dell’Institut International des Sciences administratives, e fra i fondatori di Italian Journal of Public Law, la prima rivista giuridica italiana interamente in inglese.
È autrice di monografie e saggi nel campo del diritto amministrativo e del diritto dell’Unione europea.
La professoressa Silvana Sciarra, di Trani (BA) – laurea in giurisprudenza all’università di Bari, col massimo dei voti – dal 1994 al 2003, ha insegnato presso European Labor and Social Law all’Istituto universitario Europeo di Fiesole dove ha anche diretto il Dipartimento di Diritto (1995-1996) ed il Gender Studies Programme (2002-2003); Professore Emerito di diritto del lavoro e diritto sociale europeo dell’Università di Firenze. Ha ricevuto il dottorato in Giurisprudenza “Honoris causa” dall’Università di Stoccolma nel 2006 e nel 2012 dall’Università di Hasselt. Ha collaborato con la Commissione Europea in numerosi progetti di diritto comparato del lavoro dove ha coordinato gruppi di esperti e personalità accademiche provenienti dagli Stati membri. È stata co-direttore della rivista Giornale di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali, membro di numerosi comitati scientifici, quali European Law Jornal, Comparative Labor Law and Policy Journal, European Journal of Social Law e Sociologia del Diritto European Papers. Ha, altresì, pubblicato studi e ricerche in numerose riviste italiane e straniere.
La sua elezione a giudice della Consulta avviene al 21esimo scrutinio dal Parlamento in seduta comune, con 630 voti su 748 votanti, superando di sessanta voti il quorum dei 3/5 dell’Assemblea previsto in 570 sui 950 parlamentari aventi diritto, in concorrenza con numerosi altri nomi proposti dai vari partiti che hanno tenuto paralizzato, per mesi, sia il Parlamento in seduta comune, per resistenza ed ostruzionismo anche in virtù di concomitanti altre elezioni, comprese nomine al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) e sia la stessa Corte Costituzionale, per mancanza del numero legale per emettere le decisioni.
Meno conflittuale e meno plateale è la designazione dei giudici in quota magistrature ordinaria ed amministrativa e dei giudici spettanti al Presidente della Repubblica.
La professoressa Silvana Sciarra è la quinta donna che entra a far parte dei giudici della Corte Costituzionale ed anche la prima ad essere eletta dal Parlamento in seduta comune; le altre Fernanda Contri, Maria Rita Saulle, Marta Cartabia e Daria De Pretis sono state tutte nominate, nel tempo, dai Presidenti della Repubblica in carica al verificarsi delle rispettive vacanze organiche.
Si può rilevare come sia complesso, delicato e meticoloso il procedimento per la designazione di un giudice della Corte Costituzionale a cui viene affidata, anche se collegialmente, la responsabilità di pronunciarsi sulle questioni di competenza di cui al summenzionato art. 134 della Costituzione.