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Rivoluzione Silenziosa: 5 Cambiamenti Radicali del Nuovo Accordo Formazione Sicurezza che Non Puoi Ignorare

venerdì, 12 Dicembre 2025
4 minuti di lettura

Quando si sente parlare di un nuovo “Accordo Stato-Regioni” in materia di Sicurezza sul Lavoro, la reazione più comune è pensare a un argomento tecnico, di scarso interesse pratico se non per gli addetti ai lavori. Un altro aggiornamento sulle ore dei corsi, un’altra circolare da archiviare. È ora di sfatare questo mito.

L’accordo del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, non è un semplice ritocco. È una vera e propria riforma strutturale che riscrive le regole del gioco e introduce novità sorprendenti con un impatto profondo su ogni singola azienda, dal vertice alla base produttiva. Ignorarlo non è un’opzione.

Questo articolo svela le 5 novità più significative e controintuitive che ogni impresa, grande o piccola, deve conoscere per non trovarsi impreparata.

Ora tocca a te: La Formazione diventa Obbligatoria per TUTTI i Datori di Lavoro

Questa è, senza dubbio, la novità più clamorosa dell’accordo. Per la prima volta nella storia della normativa italiana sulla sicurezza, la formazione diventa un obbligo esplicito e ineludibile per ogni singolo datore di lavoro, anche per chi non ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La norma stabilisce requisiti precisi: ogni datore di lavoro dovrà frequentare un corso di formazione base della durata minima di 16 ore. Questo percorso deve essere concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, ovvero entro il 24 maggio 2027. Per i datori di lavoro che operano come impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.

Il significato di questa imposizione è profondo e strategico. Il legislatore mira a radicare la cultura della sicurezza al vertice dell’organizzazione, ma con un obiettivo preciso: la formazione del datore di lavoro non è focalizzata su aspetti tecnici specialistici, bensì sulle sue responsabilità giuridiche, organizzative e gestionali. Lo scopo è renderlo un esperto del sistema di prevenzione aziendale, capace di governarlo con consapevolezza, piuttosto che un tecnico di ogni singolo rischio.

L’Esame non Finisce in Aula: La Nuova Verifica di Efficacia sul Campo

Finisce l’era della formazione come mero adempimento formale. L’Accordo introduce un cambio di paradigma, spostando il focus dal “fare il corso” al verificare che il corso abbia prodotto risultati concreti. Nasce l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di verificare l’efficacia della formazione “durante lo svolgimento della prestazione lavorativa” e a una certa distanza di tempo dal termine del corso.

Come si traduce questo obbligo nella pratica? L’accordo stesso suggerisce alcuni strumenti concreti:

  • Analisi degli infortuni e, significativamente, dei “mancati infortuni” (near miss) per capire dove la formazione ha funzionato e dove no.
  • Somministrazione di questionari al personale per valutare l’effettiva comprensione e interiorizzazione dei concetti.
  • Utilizzo di checklist di osservazione per valutare i comportamenti sicuri sul campo, come l’uso corretto dei DPI o il rispetto delle procedure operative.

Questa norma spinge le aziende a superare la logica del “certificato appeso al muro”, collegando direttamente l’investimento formativo a una reale riduzione dei rischi. L’implicazione strategica, però, è ancora più profonda: la mancata verifica dell’efficacia potrebbe essere interpretata come un inadempimento dell’obbligo formativo stesso, con conseguente sanzionabilità. Ciò alza drasticamente la posta in gioco, trasformando la verifica da buona prassi a requisito di conformità legale.

La valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda“.

Il Preposto come Garante Operativo: Più Formazione, Più Poteri

Il preposto è la figura chiave che traduce le strategie di sicurezza in azioni quotidiane. L’Accordo del 2025, in linea con le riforme del 2021, ne potenzia drasticamente il ruolo, fornendogli strumenti formativi più robusti per essere un vero garante operativo della sicurezza.

Le modifiche sono nette e non lasciano spazio a interpretazioni:

  • Durata del corso base: Aumentata da 8 a 12 ore.
  • Frequenza dell’aggiornamento: Diventa biennale, anziché quinquennale.
  • Modalità di erogazione: Viene escluso l’e-learning sia per il corso di formazione base sia per il suo aggiornamento biennale.

È fondamentale notare la disposizione transitoria: i preposti la cui ultima formazione (o aggiornamento) risale a prima del 24 maggio 2023, hanno l’obbligo di effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi, e quindi entro il 24 maggio 2026.

Questi cambiamenti non sono casuali. Riflettono la chiara volontà del legislatore di rendere il preposto un vigilante attivo ed efficace, dotato della competenza, della consapevolezza e dell’autorevolezza necessarie per sovrintendere, controllare e, qualora serva, interrompere le attività che mettono a rischio i lavoratori.

Addio al “Far West” della Formazione: Regole Strette per Chi Insegna

L’accordo mette fine a un’era di approssimazione, introducendo regole molto più rigorose e dettagliate per i “Soggetti Formatori“, professionalizzando di fatto l’intero settore. L’obiettivo è garantire qualità, serietà e tracciabilità a ogni singolo corso erogato.

Due strumenti testimoniano questo nuovo rigore:

  • Il Progetto Formativo: Ogni corso deve ora basarsi su un progetto dettagliato che definisce in modo trasparente obiettivi, contenuti, metodologie didattiche e criteri di verifica dell’apprendimento. Non si tratta più di una semplice lista di argomenti, ma di un vero e proprio piano pedagogico.
  • Il Fascicolo del Corso: Ogni soggetto formatore ha l’obbligo di creare e conservare per 10 anni un fascicolo completo per ciascun corso, contenente registri di presenza, verbali delle verifiche finali e il progetto formativo.

Queste norme trasformano radicalmente la responsabilità dell’azienda. La scelta del partner formativo non è più una semplice decisione di acquisto, ma una partnership strategica. La documentazione prodotta dal soggetto formatore (Progetto Formativo, Fascicolo) diventa parte integrante delle prove che l’azienda deve poter esibire per dimostrare la propria diligenza in materia di sicurezza.

Il Digitale fa un Passo Indietro: Dove l’E-learning (a Sorpresa) è Vietato

In un’epoca in cui la digitalizzazione sembra inarrestabile, l’Accordo Stato-Regioni 2025 fa una scelta controintuitiva, ponendo dei limiti precisi e significativi all’utilizzo della formazione in modalità e-learning.

La norma è chiarissima: l’e-learning non è più consentito per la formazione base di due figure chiave del sistema di prevenzione aziendale: i preposti e i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (DL SPP). Per i preposti, come già specificato, il divieto si estende anche al corso di aggiornamento.

Questa decisione non deve essere letta come una diffidenza verso la tecnologia, ma come una precisa scelta metodologica. L’ampio ricorso consentito alla videoconferenza sincrona (VCS) dimostra che l’interazione a distanza è ben accetta, purché garantisca un dialogo in tempo reale. Per ruoli che richiedono competenze pratiche, abilità relazionali, capacità di comunicazione e una vigilanza attiva, il legislatore ritiene indispensabile l’interazione diretta e il confronto immediato con un docente qualificato.

Conclusione

È evidente che l’Accordo del 2025 non è una semplice revisione di ore e contenuti. È una riforma che sposta radicalmente l’asse della formazione sulla sicurezza: dalla forma alla sostanza, dall’adempimento burocratico alla creazione di una cultura misurabile, verificabile e radicata a tutti i livelli. Prova ne è anche l’eliminazione dei 60 giorni di tempo per formare i neoassunti: la formazione diventa un requisito da assolvere prima di adibire il lavoratore alla mansione, allineando la prassi operativa a un principio già consolidato dalla giurisprudenza in caso di infortuni.

La nuova normativa ha alzato l’asticella per tutti, dai vertici aziendali ai formatori, dai preposti ai singoli lavoratori. La vera domanda ora è: siamo pronti a trasformare la sicurezza da un obbligo “di carta” a un valore vissuto nei “fatti”?

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