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Il furto con strappo è il ‘delitto di maggiore allarme sociale’

La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dai Tribunale di Firenze e di Milano dell’art. 624-bis, co.2 e 3 codice penale
domenica, 7 Dicembre 2025
6 minuti di lettura

E con il minimo edittale della pena di ‘notevole asprezza’ da 4 a 7 anni di reclusione e, nella forma aggravata, da 5 a 10 anni (art. 624-bis c.p.)

Nessuna circostanza attenuante della lieve entità perché: “il furto con strappo coinvolge nella lesione tipica valori non solo patrimoniali ma anche inerenti all’integrità fisica della persona”.

La Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 171 del 22 settembre 2025, nel dispositivo, “dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, commi secondo e terzo, del codice penale, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano…

Dinamiche dei due fatti delittuosi

Due furti con strappo ad opera di persone diverse, uno compiuto – tra altro – da un recidivo (art. 628, 2ºco.)nella città di Firenze (sottraendo una collana d’oro a un soggetto che percorreva a piedi una piazza della città). La dinamica dell’altro furto, invece, è la seguente “…a bordo di un treno, durante la fase di arresto del convoglio, il reo si impossessava di una catenina d’oro con ciondolo in acquamarina, strappandola dal collo della vittima e dandosi alla fuga, scendendo dal treno ormai fermo, all’interno della stazione di Milano Affori”. I reati, benché commessi in località e tempi diversi e da persone diverse, come già detto, presentano dinamiche molto simili. Entrambe le autorità giudiziarie di Firenze e Milano, nei rispettivi iter processuali, ne sollevano questioni di legittimità costituzionale, formulando le medesime censure intorno all’art. 624-bisco.2, mentre il Tribunale di Milano indica anche la fatti specie di cui al terzo comma del predetto articolo. La Consulta, infatti, nella sentenza, al punto 3. Dispone quanto segue: “Data la corrispondenza del ‘petitum’ e dei parametri evocati, e preso atto che i motivi di doglianza sono simili e in gran parte sovrapponibili, tutti diretti a lamentare l’eccessività del minimo edittale previsto per il reato di furto con strappo e a chiedere l’introduzione dell’attenuante della lieve entità, le ordinanze possono essere riunite e decise congiuntamente.

Motivazioni delle ordinanze dei giudici a supporto delle questioni di legittimità costituzionali

Il giudice in composizione monocratica del Tribunale di Firenze evidenzia, in sintesi, che per l’art. 624-bis del c.p., in merito al secondo comma non sono previste riduzioni della pena per fatti di ‘lieve entità’ e quindi, in violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Riflessioni giuridiche e considerazioni socialmente e moralmente apprezzabili

L’Organo giudiziario di Firenze invoca attenuanti, argomentando i fatti specifici come di lieve entità, “deponendo in tal senso plurimi elementi”, così si legge nella sentenza della Corte. In particolare il Tribunale di Firenze mette in luce, tra l’altro, come riporta la sentenza della Consulta, che “l’imputato ha operato da solo e l’energia dispiegata per porre in essere il furto era limitata: egli procedeva a piedi e non, ad esempio, a bordo di un motoveicolo e la persona offesa (un uomo di mezza età e quindi non un minorenne o un soggetto in età avanzata) non ha riportato nessun tipo di conseguenze lesive, neppure in termini di abrasioni. Inoltre il fatto si è svolto in pieno giorno, in una piazza cittadina, e non di notte in un luogo isolato, ciò che avrebbe potuto comportare effetti pregiudizievoli in capo alla persona offesa in termini psicologici. Oggetto dello scippo è stata una collana che, quand’anche fosse stata d’oro, avrebbe avuto un valore relativamente limitato. La collana è stata, in ogni caso, recuperata poco dopo il fatto, per cui non persiste alcun danno residuo sul piano patrimoniale. Il disvalore del fatto oggetto del procedimento sarebbe in definitiva estremamente ridotto.Qualora fosse prevista, come auspicato, una fattispecie attenuata per l’ipotesi del fatto di lieve entità, tale circostanza potrebbe senz’altro applicarsi nel caso di specie, fatta salva l’eventuale applicazione delle ulterioriattenuanti evocate dalla difesa sulla base di elementi diversi.” Il giudice ‘a quo’, in merito alla non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità della norma, asserisce che “…la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima nella misura in cui non prevede un’attenuazione del trattamento sanzionatorio del minimo edittale di quattro anni di reclusione, oltre alla multa, in relazione a condotte delittuose che, per quanto conformi al tipo, risultano di gravità assai limitata.” Il rimettente giudice si sforza di evidenziare e di mettere in correlazione il reato di furto con strappo con altri reati quali il ‘furto in abitazione’ e le stesse circostanze attenuanti riconosciute per i reati di ‘rapina’ e di ‘estorsione’, in linea coi principi costituzionali di cui ai citasti artt.3 e 27, terzo comma.

Anche i principi di ragionevolezza e di uguaglianza ne sarebbero compromessi per ‘la mancata previsione di un’attenuazione della pena per i fatti di lieve entità’.

Il rimettente Tribunale di Firenze afferma che “La pena stessa sarebbe infatti eccessiva ed ingiusta, violando il canone della proporzionalità rispetto al fatto di reato posto in essere e in raffronto alle citate fattispecie più gravi. In quanto sproporzionata, essa non potrebbe essere percepita dal condannato come giusta ed esplicare, quindi, la propria funzione rieducativa; al contrario, il condannato non potrebbe che percepirla come irragionevole e non aderire al trattamento rieducativo.

Motivazioni del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano

Con l’ordinanza inviata alla Consulta “ha sollevato questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27, co.1 e 3 della Costituzione, dell’art. 624-bis, co.2 e 3 c.p. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno, del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.”

Il rimettente Tribunale di Milano mette in luce, tra l’altro, che l’ultima legge n. 36/2019 ha ulteriormente innalzato la pena per il furto con strappo con la sanzione edittale da un minimo di 4 a un massimo di 7 anni e,nella ipotesi aggravata, da 5 a 10 anni (art.624-bis, co.2 e 3), lamentando i gravi pregiudizi di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 e 27 Cost.) in raffronto con i reati di rapina e di estorsione.

Al riguardo sono numerosi i richiami alla giurisprudenza della Cassazione penale e a specifiche sentenze della Consulta, sicuramente preziosi per studenti universitaridi giurisprudenza, per appassionati penalisti e anche per gli stessi magistrati.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili

Eccepisce l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale ‘per difetto di motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, perincoerenza del petitum in relazione alla causa petendi’. Le censure si incentrerebbero, più che sulla irragionevolezza dell’assenza dell’attenuante della lieve entità, sulla eccessività del trattamento sanzionatorio nel minimo.” La Consulta prosegue, sottolineando che : “Le suddette doglianze sarebbero altresì inammissibili per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto, al contrario che per i reati di estorsione e rapina per i quali questa Corte ha introdotto la circostanza di lieve entità, rispettivamente, con le sentenze n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, il furto con strappo sarebbe caratterizzato da elementi ben definiti, cosicché non sarebbe possibile individuare ipotesi di lieve entità del fatto.” Le censure della Consulta sono inequivocabili: “Le eccezioni non sono fondate”.

Ipotesi autonome di reato per allarme sociale

La Corte Costituzionale ricorre, ‘ad abuntantiam’ ad evidenziare, nella sentenza, “una breve ricostruzione dell’evoluzione normativa del delitto di furto con strappo (anche semplicemente detto ‘scippo’)” La ricostruzione evolutiva della norma inizia dal codice penale del 1930 (‘codice Rocco’). Mette in luce che“tanto il furto in abitazione quanto il furto con strappo erano contemplati all’articolo 625 c.p. e che, nel tempo, “L’allarme sociale generato dalla percepita diffusione dei furti e del pericolo rilevante per la sicurezza individuale, ha portato il legislatore nel 2001 (legge n.128) all’eliminazione delle due ipotesi aggravanti dal testo dell’art. 625 c.p. che sono state trasportate in un nuovo art. 624-bis c.p. e trasformate in ipotesi autonome di reato.” Ne sono seguiti successivi inasprimenti di pena con legge n. 103/2017 e con la già citata legge n.36/2019. La Consulta sancisce nel punto 8. “Nel merito le questioni non sono fondate” e richiama proprie sentenze a rafforzamento delle differenti tipologie di reati, come ‘episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore’ (sentenza n. 83/2025, riferita al reato di deformazione permanente del viso di cui all’art. 583-quinquies c.p..

Il furto con strappo – no ‘valvola di sicurezza’

In sostanza la Corte ribandisce che se una ‘valvola di sicurezza’ che consenta al giudice di mitigare la penanon è prevista per l’art. 624-bis c.p.nel caso del furto con strappo, è perché il legislatore è stato indotto a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza. Richiama anche la giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione secondo cui ‘lo strappo’ di cui all’art. 624-bis “è connotato da qualche grado di violenza, seppure esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene”.

Già in una sentenza n. 4813 del 24 novembre 1981 e 8 maggio 1982 la Corte di cassazione, sezione seconda, afferma che “lo scippo è un furto che si concreta in un atto violento, esercitato su un oggetto il quale viene staccato improvvisamente dalla persona del detentore in modo che questo percepisce la violenza in atto”.

La Corte Costituzionale afferma ancora che “Il furto con strappo, anche nella forma aggravata – che non può che determinare una valutazione complessiva dell’offesa in termini di maggiore gravità – non comprende al suo interno fatti connotati da un tasso di disvalore tale da rendere necessaria l’introduzione, da parte di questa Corte, della circostanza della lieve entità.

Così conclude al punto 9. : “Tanto premesso, la significativa differenza tra le fattispecie poste a raffronto, induce questa Corte a non ravvisare una violazione del principio di uguaglianza.” Dichiara, quindi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, commi secondo e terzo del codice penale.

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