L’annosa questione della mancata piena attuazione di quanto previsto dall’art. 3 in materia di adeguamento e armonizzazione della normativa in tema di trasporto ferroviario nonché i relativi decreti di attuazione, relativi anche alle attività lavorative a bordo delle navi e in ambito portuale, settori in cui non mancano rischi, malattie da lavoro e infortuni anche gravi e mortali, che tra l’altro possono coinvolgere anche i cittadini, come i dati e la cronaca dimostrano, è venuta nuovamente alla ribalta dopo il disastro di Brandizzo che ha registrato 5 infortuni mortali di prestatori d’opera impegnati a lavori di sistemazione della rete ferroviaria.
Già nel 2012, quindi più di 10 anni fa, un tavolo istituito dal Ministero dei Trasporti con la presenza dei Ministeri Salute e Lavoro, Regioni, ANSF, Gruppo FS, RFI, OO.SS. aveva concluso i lavori predisponendo una proposta di Decreto Interministeriale, previsto dal testo unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il d.lgs 81/08, condivisa peraltro tra tutti i partecipanti al tavolo tecnico.
Da allora non è stato fatto nessun ulteriore passo in avanti: basterebbe aggiornare tale proposta.
L’ intervento di adeguamento legislativo, non più procrastinabile, è stato invocato anche ad aprile del 2021 (ci sono state nel corso degli anni ulteriori segnalazioni) dalla Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione, con una nota inviata ai Ministri della Salute, del Lavoro, delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, della Giustizia, della Conferenza Stato Regioni, ha precisato la Presidente CIIP Susanna Cantoni.
Nella nota viene sottolineato, tra l’altro: “Per quanto riguarda il settore ferroviario si rileva che la legge 191/74 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato): – riguarda solamente la prevenzione infortuni e non la repressione delle violazioni di legge sulla sicurezza del lavoro né le norme a tutela dell’igiene e della salute dei lavoratori; – era destinata specificamente ed esclusivamente ad un soggetto giuridico che rappresentava un’articolazione diretta dello Stato, che oramai da oltre 20 anni non esiste più.
Tale norma è divenuta obsoleta e incompatibile con l’attuale contesto sociale, economico e giuridico del sistema ferroviario italiano tanto da risultare incongrua e di difficile attuazione per le nuove imprese di diritto privato succedute all’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato; – non è applicabile alla galassia delle numerose nuove imprese che operano nel settore ferroviario; – all’art. 35, prevede, per quanto riguarda la prevenzione infortuni, la “vigilanza congiunta” tra Ispettorato del Lavoro e “Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato” che non ha più motivo di esistere essendo le imprese del gruppo SpA o aziende private.
Inoltre, viene sottolineato dalla CIIP. nonostante la specificità’ del servizio ferroviario, effettivamente esistente, non sono più giustificati poteri di auto-vigilanza delle aziende interessate evocando anche dubbi di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra imprese e tra gli stessi lavoratori.
La prevenzione e vigilanza sui rischi per la salute dei lavoratori è esercitata dai Servizi PSAL delle ASL che intervengono da anni in diversi ambiti (es. sistema vigilante a bordo dei treni e nuovo sistema con telecamera ad infrarossi, primo soccorso, stress lavoro correlato, movimenti ripetitivi, sorveglianza sanitaria, esposizione a rumore, vibrazioni e microclima) ed anche in occasione di profonde ristrutturazioni (es. Stazione Centrale di Milano) oltre che per indagini su infortuni.”