sabato, 16 Novembre, 2024
Economia

Chi si oppone alla Flat Tax

l’idea di introdurre una “ tassa piatta “ per prelevare risorse private e destinarle a investimenti e consumi pubblici è tutt’altro che nuova e – senza risalire al Medioevo, quando i contadini insorgevano di fronte alla richiesta di versare al feudatario appena un decimo del raccolto, onde  consentirgli di allestire e mantenere le difese del feudo che comprendeva i terreni lavorati da quelli – basta ricordare che la guerra di indipendenza americana prese le mosse dalla rivolta dei coloni di Boston, che rifiutavano di pagare al monarca inglese i dazi sul tè importato dai confini sud-orientali dell’impero. 

Nel conflitto fra autorità e libertà, quello del limite della pressione fiscale ha sempre rappresentato un problema aperto e il dibattito apertosi all’Assemblea Costituente sull’opzione proporzionalità barra progressività da inserire nell’articolo 53  della Costituzione,  che ha introdotto il principio secondo cui tutti i cittadini debbono concorrere al finanziamento della spesa pubblica secondo la rispettiva capacità contributiva ne rappresenta tutt’oggi un punto nevralgico dell’offerta politica.

Diversi studiosi del diritto costituzionale ritengono infatti la Flat Tax un metodo di prelievo fiscale incompatibile col principio di progressività, nascondendo però che la piattezza del prelievo può essere resa compatibile col principio di progressività creando – come tutte le proposte avanzate finora in Italia – due aliquote, entrambe piatte: la prima (più bassa) che interessa la maggior parte della popolazione e la seconda (un po’ più alta) che deve colpire i contribuenti più ricchi.

Chi si oppone all’introduzione della tassa piatta mostra però di ignorare principio rispetto al quale la maggior parte degli studiosi di scienza delle finanze d’accordo: quello secondo cui, se diventa troppo accentuata, la pressione tributaria può produrre conseguenze negative. Si determinano infatti delle reazioni da parte degli operatori economici che, in termini di grandi numeri, vanno a deprimere il prodotto interno lordo e rendono non invincibile la lotta all’evasione, all’elusione e al contrabbando.

Quegli studiosi hanno infatti dimostrato – applicando le metodologie più varie – come le imprese tendano a scaricare sui prezzi di vendita l’onere dei tributi a cui sono assoggettate e le famiglie – vedendo il loro reddito decurtato dalle imposte – cerchino di ricostruirlo, chiedendo aumenti salariali e in genere compensi.
Gli oppositori della Flat Tax tendono dunque a nascondere un dato ovvio: quello per cui, aumentando i tributi, aumenteranno anche i prezzi dei beni; quindi si rileverà una maggiore inflazione da costi.

Inoltre bisogna osservare che, quando la pressione tributaria incide eccessivamente sui redditi familiari, tende a diminuire la propensione al risparmio. Le famiglie, abituate a un dato tenore di vita, non sono disposte a ridurre oltre un certo limite la loro spesa per i beni di consumo e, piuttosto, rinunciano a risparmiare. Diminuendo la formazione del risparmio, viene a mancare la condizione essenziale per gli investimenti e, nel lungo periodo, ciò può determinare una carenza di strutture produttive che ostacola lo sviluppo della produzione e del reddito.

E’ importante quindi che gli amministratori della finanza pubblica riescano ad individuare il punto critico oltre il quale l’aumento della pressione fiscale inizia a produrre effetti negativi.
Già negli anni Quaranta, verso la fine della guerra mondiale, la questione si pose in tutta la sua gravità nel mondo angloamericano e così lo statistico Colin Clark cominciò a sostenere con forza che la situazione doveva cominciare a considerarsi critica quando la pressione fiscale avesse raggiunto il 25% del reddito nazionale.

Colin Clark non usava, nella redazione delle proprie tabelle esemplificative, l’espressione “ flat tax “, ma dimostrava in modo comprensibile a chiunque come il drenaggio di risorse private per rimpinguare i bilanci pubblici seguisse una curva ascendente fino ad una certa soglia, superata la quale la curva stessa iniziava a scindere sempre più rapidamente.

Quella del punto cli critico della pressione tributaria era allora – al pari di adesso – la vera questione, anche se è vero che a quel tempo i bilanci degli Stati non raggiungevano i disavanzi a cui ci hanno abituato i decenni precedenti all’entrata in circolazione dell’euro.

Ma se molti concordano con il limite pressorio a suo tempo individuato nel 25% del reddito, perché l’idea di introdurre una flat tax suscita tanto scandalo? La risposta non è di tipo scientifico, ma politico: molti, infatti, guadagnano su una pressione fiscale alta: molti, ma pur sempre una minoranza sparuta, rispetto alla platea di coloro che vengono quasi interamente privati del reddito prodotto da ciascuno nella prima metà di ogni anno.

Tralasciando completamente gli oppositori di matrice sovranazionale – ai quali è fin troppo facile opporre l’evidenza di un conflitto fra interesse nazionale e interesse dei paesi concorrenti dell’Unione Europea- ci limitiamo ad un elenco sicuramente incompleto, ma palmare nella sua evidenza.

La Flat Tax (comunque la si voglia denominare), farebbe perdere i benefici che i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate traggono dalle attività di accertamento: benefici tanto sostanziosi da aver imposto la creazione, per quei pubblici impiegati, di un modello organizzativo di appartenenza diverso da quello delle altre amministrazioni pubbliche.

La minore evasione (documentata da tutti gli studi di finanza pubblica, ove si dimostra come l’aumento della pressione tributaria genera fisiologicamente un parallelo aumento dei tentativi di sottrarsi al prelievo da parte dei contribuenti) farebbe anche perdere benefici ai componenti delle Commissioni Tributarie: scelti in larga parte fra i magistrati ordinari e amministrativi, il cui cambio di toga – debitamente retribuito – consente loro di interpretare con inusitata larghezza la regola del conflitto di interessi.

Il giudice giudice ordinario/giudice tributario richiama spesso, infatti, le decisioni sfavorevoli al contribuente che domanda danni da ingiusta attività impositiva e il giudice amministrativo/giudice tributario, a sua volta, ha facile giuoco nel respingere le richieste dei contribuenti fondate sulla violazione – da parte degli uffici finanziari – delle regole e dei principi delle norme sulla trasparenza amministrativa.

Lo spazio a disposizione non mi consente di andare oltre, ma sarebbe interessante che le questioni appena accennate suscitassero almeno delle risposte polemiche: ove tutti tacessero, i lettori potrebbero addirittura pensare che io abbia ragione.

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