L’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, disposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro o dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL nei casi in cui venga occupato personale senza la preventiva comunicazione telematica al centro per l’impiego e ci siano violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro diventa un ulteriore strumento per prevenire infortuni e malattie professionali.
Potremmo parlare di fronte a questi provvedimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di “near miss”, termine di origine inglese la cui traduzione letterale è “mancato sinistro” o “mancato incidente” anche se, nell’uso comune, a esso viene attribuito il significato di mancato infortunio.
Lo ha sottolineato senza mezzi termini il direttore capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano a margine di un recentissimo convegno organizzato dall’Università degli Studi di Trieste su “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce delle modifiche del D.Lgs.81/2008, illustrando le nuove competenze e funzioni proprio dell’INL.
Non a caso il numero complessivo di imprese sospese per violazione delle norme di sicurezza è passato dalle 673 del primo trimestre 2022 a 1605 nel primo trimestre 2022, con un aumento del 138%.
Il settore più a rischio è l’edilizia, dove il numero di imprese sospese è passato da 188 a 575, circa un terzo del numero complessivo, dove viene registrata anche una percentuale alta di violazioni: nel 2021, su oltre 5mila ispezioni, sono state trovate irregolarità nell’80% dei casi.
Ricordiamo che per infortunio sul lavoro si intende qualsiasi avvenimento che abbia avuto conseguenze sulla salute dei dipendenti e che sia contraddistinto da “causa violenta in occasione di lavoro”.
Il mancato infortunio, detto anche “quasi evento” o “Evento senza esito” è essenzialmente un evento generato da situazioni impreviste e improvvise in presenza di cause che non hanno consentito il verificarsi di un incidente con conseguenze negative, come potrebbe accadere in situazioni che generano la “sospensione delle attività dell’impresa”.
Occorre perciò essere accorti a a non archiviare eventi del genere ritenendo che “tutto bene quel che finisce bene”, in quanto il mancato infortunio, pur non provocando effetti negativi, indica comunque una falla nel sistema della sicurezza aziendale.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 36/22 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, all’art.19 viene previsto il Portale nazionale del sommerso al fine di una programmazione efficace dell’attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale. Attraverso questo nuovo strumento i risultati dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale, dovranno confluire in un Portale nazionale che sostituisce e integra le banche dati esistenti da cui attingere indicazioni utili da utilizzare anche a scopo preventivo.
A questo punto vale la pena evidenziare che è sicuramente possibile rinviare la sospensione dell’attività d’impresa prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nel caso in cui l’interruzione comporti gravi conseguenze ai beni e alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
A renderlo noto è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la comunicazione n. 1159 del 7 giugno 2022 specificando come la mancata adozione del provvedimento di sospensione sia da considerarsi l’extrema ratio qualora dalla stessa derivino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive– si legge nella nota – si potrà valutare il posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4, articolo 14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”.