Stringere e allargare. Misure più severe per spingere chi non è vaccinato a farlo subito e allentamento delle quarantene e delle restrizioni per chi si è protetto seguendo le indicazioni del governo.
L’opzione migliore sarebbe l’obbligo del vaccino. Draghi fin dal suo insediamento aveva detto di non essere contrario. Ma troppi sono stati i freni. La scelta di accelerare sui vaccini e di allargare l’obbligo del green pass ha avuto notevole efficacia. Ma di fronte ad una variante molto contagiosa, anche se meno pericolosa per chi è vaccinato, sarebbe saggio fare di più.
Con le regole finora utilizzate l’Italia è riuscita a far ripartire l’economia e la vita sociale per una decina di mesi.
La posta in gioco è molto alta. Si tratta di evitare che la ripresa economica si blocchi per effetto della diffusione dei contagi e della paralisi di settori delle attività produttive. All’interno della vasta maggioranza di governo si sono attenuate le voci più scettiche sul rigore ma ora si tratta di far prevalere il buon senso e una sana elasticità nell’adeguare le regole alle nuove criticità.
Queste le decisioni adottate dal Governo:
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.