Il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha siglato il provvedimento del 28 giugno 2021 che contiene le istruzioni per il credito d’imposta dell’incentivo eco-bonus. L’eco-bonus mobilità sostenibile genera un credito d’imposta per l’impresa costruttrice che potrà utilizzare solo in compensazione n F24
Contributo in compensazione sul versamento dei tributi
La misura dell’incentivo corrisponde all’importo del contributo rimborsato al venditore e recuperato dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli elettrici o ibridi, nuovi di fabbrica. Tale beneficio può essere utilizzato esclusivamente in compensazione per il versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, per esempio, del pagamento di imposte dirette, Irap, Iva, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’Irpef, contributi Inps, premi Inail.
A chi spetta l’ecobonus
L’articolo 1, comma 1057 della legge di bilancio 2019 ha previsto il riconoscimento di un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro e alle altre condizioni stabilite dalla norma.
Il contributo viene corrisposto all’acquirente dal venditore, il quale beneficerà poi del rimborso da parte delle imprese costruttrici o importatrici, che potranno recuperare lo stesso importo solo in compensazione.
Come funziona il meccanismo di eco-bonus
Il contributo, ai sensi dei commi 1060 e 1061, viene corrisposto all’acquirente dal venditore tramite compensazione con il prezzo di acquisto. Tale misura mira a favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite dal calo di fatturato subito a causa dell’emergenza epidemiologica.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano poi tale importo sotto forma credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce inoltre che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia. Diversamente, il richiedente si vedrà negata l’operazione di versamento.
L’Agenzia precisa altresì che:
· restano ferme le disposizioni di cui al decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 20 marzo 2019, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro dell’Economia e delle Finanze
· sono confermate le istruzioni indicate con la risoluzione n. 82/2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904 – Eco-bonus veicoli Cat. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta”, istituito con la stessa.