È ormai noto pure ai sassi che il recente testo di legge di riforma della Costituzione riguardante l’Ordinamento giurisdizionale, per la sua promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, deve essere confermato col voto del referendum popolare previsto per il prossimo 22 e 23 marzo p.v. (Art. 138 Cost.)
Gli articoli significativi oggetto delle modifiche del testo di legge
Si premette che la Costituzione è articolata in: Principi fondamentali (artt.1-12); Parte I(artt. 13-54) con quattro Titoli (Rapporti civili, Rapporti etico-sociali, Rapporti economici e Rapporti politici); Parte II (artt. 55-139), con ben otto Titoli (Il Parlamento, Il Presidente della Repubblica, Il Governo, La Magistratura, La Regione, le Province, i Comuni, Garanzie costituzionali) e 18 disposizioni transitorie e finali. Ben 5 articoli sono stati abrogati (artt. 115, 124, 128, 129 e 130) e altri modificati nel tempo, anche soltanto di una parola o di un segno di punteggiatura.
Così, nel testo di modifica della Costituzione, in merito all’Ordinamento giurisdizionale (artt.101-110), gli articoli fondamentali oggetto di revisione costituzionale, interamente modificati/sostituiti sono soltanto gli artt. 104 e 105 riguardanti il Consiglio superiore della Magistratura e più esattamente l’ordinamento giurisdizionale, come è indicato nell’oggetto del testo di legge costituzionale: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Per cui per maggiore chiarezza, si sappia che gli altri 5 articoli sono sfiorati per adattamenti di terminologie o per soppressione e integrazione di alcune parole in virtù del richiamo coordinato riguardanti la modifica al predetto ordinamento e l’aggiunta dell’Alta Corte disciplinare. In pratica, nell’articolo 87 che riguarda le funzioni del Presidente della Repubblica, il 10ºcomma, là dove si legge che Il Presidente della Repubblica ‘Presiede il Consiglio superiore della Magistratura’, è stato così integrato delle parole oggetto di modifica, nel seguente nuovo testo coordinato: Il Presidente della Repubblica “Presiede il Consiglio superiore della Magistratura giudicante e il Consiglio superiore della Magistratura requirente”. All’articolo 102, nel solo primo comma, il quale dice che: “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario, sono state aggiunte – in prosieguo della frase – la ‘virgola’ e le seguenti parole: “, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. Così come per l’articolo 106 sulle nomine dei magistrati le modifiche riguardano solamente l’aggiunta di quanto segue: al terzo comma, dopo le parole: … della magistratura è aggiunta la parola “giudicante” e dopo le parole: … materie giuridiche sono aggiunte le parole : …”, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni”. Per cui il terzo comma, con le suddette integrazioni, sarà il seguente: “Su designazione del Consiglio superiore della magistratura ‘giudicante’ possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, ‘magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindi anni di esercizio delle funzioni’ e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
La inamovibilità della magistratura
L’articolo 107 contempla la inamovibilità, l’uguaglianza e l’indipendenza della magistratura. Nel primo comma sono state aggiunte le parole… “del rispettivo Consiglio”…, per cui il comma sarà il seguente: “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione ‘del rispettivo Consiglio’ superiore della magistratura,… Il resto è invariato.
Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
Anche per quanto riguarda l’articolo 110, la modifica consiste solamente nel nuovo termine: ‘di ciascun Consiglio’. In sostanza l’articolo 110 con la modifica risulta il seguente: “Ferme le competenze ‘di ciascun Consiglio’ superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”.
Magistratura e polizia giudiziaria
Non risulta alcuna modifica alle altre disposizioni costituzionali e, pertanto, permane il rapporto di dipendenza della polizia giudiziaria dall’autorità giudiziaria. L’articolo 109 della Costituzione, infatti, così recita: “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.” Tale principio è parimenti contenuto nel codice di procedura penale (riforma Giuliano Vassalli del 24 ottobre 1989) il cui Titolo III (artt. 55/59) è dedicato alla Polizia giudiziaria, contemplandone funzioni, qualifiche, disponibilità e subordinazione. In particolare, nell’articolo 56 c.p.p. è detto che: “Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.
Nel successivo art. 58 è detto che: “Ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. L’art. 59 afferma che “Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. In particolare nelle norme di attuazione del C.p.p. – Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 – negli artt. 5/20 sono contemplate tutte le fasi relative al personale delle sezioni di polizia giudiziaria tra cui le regole di reclutamento, dell’impiego, delle promozioni, dei trasferimenti e anche i procedimenti per eventuali provvedimenti sanzionatori.
Duplice dipendenza della polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria trova la sua esclusiva giuridica esistenza proprio nel dettato costituzionale di cui al citato articolo 109, mentre per ogni Corpo di polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria) vigono specifiche norme che ne regolamentano reclutamento, stato giuridico, funzioni e doveri sulle notizie di reato. Nell’articolo 57 del c.p.p. sono indicati anche altri Organi e soggetti ai quali si impone l’obbligo di prendere notizia dei reati (artt. 55) e di riferire all’autorità giudiziaria competente. La duplice dipendenza della polizia giudiziaria (per gli appartenenti alle sezioni) consiste in quella funzionale verso l’autorità giudiziaria e in quella gerarchica e amministrativa verso l’Organo di appartenenza. Non sono, pertanto, messi in discussione e neanche indeboliti con tale modifica costituzionale i poteri e doveri dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.



