lunedì, 23 Dicembre, 2024
Lavoro

Idoneità lavorativa parziale e accomodamento sul lavoro

Di fronte alla richiesta delle persone con disabilità di poter lavorare in ogni tipo di contesto, occorre agire per rendere i contesti di vita lavorativa “favorevoli”, in modo che ogni persona abbia le stesse opportunità di partecipazione, su base di uguaglianza con gli altri.

Ecco la soluzione: il giudizio di idoneità lavorativa parziale formulato dal Medico Competente “diventa” un accomodamento ragionevole, dal momento che esso viene definito dalla normativa vigente «l’insieme delle modifiche e degli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo , adottati ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».

Così hanno sottolineato Gilberto Boschiroli, presidente CIIP,  e Quintino Bardoscia, dell’ANMA,  durante il loro convincente intervento dal titolo “Giudizio di idoneità lavorativa parziale, disabilità e accomodamento ragionevole in azienda” nel corso del recente evento nazionale svoltosi a Milano ed organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione, CIIP, avente per tema “Le prospettive del Medico del Lavoro: Salute e Lavoro oltre il giudizio di idoneità”,

Il giudizio di idoneità parziale, hanno detto,  è il risultato delle interazioni e della compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e le attività e i compiti che svolge esercitando la mansione specifica nell’ambiente di lavoro. Esso viene espresso dal medico competente confrontando il profilo di mansione e il profilo sanitario del lavoratore. Se questo confronto, questa interazione, porta a un risultato negativo, il lavoratore parzialmente idoneo e’ da ritenersi “disabile”, in quanto “persona con menomazioni fisiche o funzionali che svolge la propria attività in un luogo fisico e relazionale sfavorevole, che può fungere da barriera fisica, comportamentale e ambientale e che impedisce una piena ed effettiva partecipazione.

Adottando i codici della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), sostengono i due relatori, è possibile misurare il grado di disabilità e classificare l’entità della menomazione fisica e funzionale delle strutture corporee e degli apparati interessati e, nello stesso tempo, definire il grado di difficoltà che la menomazione fisica e/o funzionale comporta nell’espletamento delle attività di lavoro previste nella mansione.

Le modifiche organizzative, le limitazioni e le prescrizioni delle attrezzature di lavoro ergonomiche e degli ausili, indicate dal medico competente nel giudizio di idoneità parziale, sono da considerarsi degli adattamenti «ergonomici» della postazione e delle attrezzature di lavoro, e quindi, dei reali e pragmatici accomodamenti ragionevoli.

Solitamente, quando occorre, va consultato anche il sistema informativo internazionale EASTIN che aggrega le maggiori banche dati di vari Paesi del mondo sugli ausili tecnici per le persone con disabilità, tra cui, per l’Italia, il Portale SIVA della Fondazione Don Gnocchi Onlus. Si tratta di una preziosa risorsa informativa per le persone con disabilità, per i familiari di persone con disabilità, per operatori della sanità, del sociale e della scuola, per aziende produttrici e fornitrici di ausili, oltre ad essere un validissimo osservatorio degli ausili disponibili sul mercato nazionale e internazionale, che può essere di grande utilità anche per chi opera nella formazione dei professionisti del settore, nella ricerca scientifica, e nelle politiche nazionali e regionali di assistenza protesica

Il concetto di “accomodamento” sul luogo di lavoro va inteso come l’insieme delle modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati e tutte le misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale che consentono al lavoratore di svolgere compiti e attività di lavoro non soltanto compatibili con il proprio stato di salute ma anche in grado agevolare la compliance con la mansione specifica, di favorire la performance , di migliorare il livello di partecipazione del lavoratore.

Vengono attribuite all’INAIL “(…) competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro”.

Durante l’articolata esposizione di Boschiroli e Bardoscia sono state anche dettagliate le limitazioni e le prescrizioni cui si può far ricorso per avviare il processo di accomodamento ragionavole da parte del Medico Competente.

Si potrebbero raccomandare limitazioni dei compiti o delle attività previsti nella stessa mansione o dei tempi necessari al loro svolgimento, la modifica degli orari o dei turni di lavoro o la revisione della giornata lavorativa, il ricorso allo smart working, ecc; prescrivere ausili a differenti livelli di specificità e di complessità, comunque proporzionati al grado di menomazione fisica o di deficit funzionale del lavoratore: per menomazioni di lieve o media entità, anche solo temporanee e precisamente localizzabili o, ad esempio, ausili, per la movimentazione manuale dei carichi animati e inanimati, per sistemi alternativi per la telefonia, tastiere adattabili, sedute e mouse ergonomici, schermo-video particolari, adozione di tutori e dispositivi per la protezione articolare, ecc; indicare tecnologie utilizzabili per implementare lo svolgimento della mansione per lavoratori con vari gradi di disabilità motoria (PC, software per il riconoscimento vocale, sistemi di input per PC, periferiche di controllo alternative, ecc.)

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