martedì, 1 Aprile, 2025
Società

Progetto di vita e disabilità 

Accanto al recepimento nell’agosto scorso della Direttiva Europea 2019/1158, attraverso la quale nel nostro Paese sono state ulteriormente definite le agevolazioni per i lavoratori che si trovano nella condizione di dover prestare assistenza a persone disabili o portatrici di handicap, si prospettano nuove iniziative normative che riguarderanno “l’accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base; e la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del “progetto di vita” individuale, personalizzato e partecipato”.

Lo ha evidenziato alcuni giorni fa il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli durante l’audizione sulle linee programmatiche in Commissione Affari sociali della Camera.

Vediamo innanzitutto in cosa consiste il Progetto di vita. Si tratta di un documento che, a partire dal profilo funzionale della persona, dai bisogni e dalle legittime aspettative e nel rispetto della propria autonomia e capacità di autodeterminazione, individua quale è il ventaglio di possibilità, servizi, supporti e sostegni, formali (istituzionali) e informali, che possono permettere alla stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter partecipare alla vita sociale, avere laddove possibile una vita indipendente e poter vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

Il Progetto di vita della persona diventa dunque la sede nella quale riunificare le risposte, in termini di obiettivi, sostegni e opportunità, offerte dai sistemi sanitario e sociale, previdenziale e scolastico, lavorativo, ambientale/ domestico e socio-relazionale, scelte in accordo con la persona e/o con i familiari. In esso devono confluire programmi e progetti individualizzati e personalizzati di cui sono titolari enti e soggetti diversi

Il primo decreto mirerà a semplificare e ricondurre a unità le procedure di accertamento delle varie condizioni di invalidità civile, sordità, cecità civile, sordo-cecità, e di quelle previste dalla legge n. 104 del 1992. La procedura di riconoscimento della condizione di disabilità deve essere unica e incentrata sulla Persona.

Con il secondo decreto, invece, si procederà alla redazione del progetto di vita nell’ambito del quale devono trovare puntuale definizione e coordinamento i vari interventi a sostegno della Persona con disabilità, anche quelli già singolarmente garantiti dalle specifiche normative di settore. Tra gli obiettivi principali di questo decreto vi è anche quello di consentire, una volta redatto il progetto di vita, la sua immediata attuazione attraverso il c.d. ‘budget di progetto’ basato sulla definizione qualitativa e quantitativa delle risorse umane, professionali, economiche, strumentali e tecnologiche, che possono attivarsi con servizi o sostegni informali, anche valorizzando l’apporto e l’attività in ‘amministrazione condivisa’ del Terzo Settore”.

Una delle principali modifiche introdotte ad agosto riguarda, invece la variazione dell’art. 33 della Legge 104/1992, il quale prevede e regolamenta il referente unico dell’assistenza. Questo soggetto viene descritto come colui che si assume il compito di prestare assistenza al soggetto con disabilità, beneficiando di alcune agevolazioni e tutele.

Con il messaggio n. 3096, l’INPS indicò le principali novità che sono operative dal 13 agosto 2022, data a partire dalla quale è stato possibile fare domanda sulla base delle novità previste dal D. Lgs. n. 105/2022.
Grazie a questa novità fu eliminato il principio del “referente unico all’assistenza”, in base al quale, a esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona, che si trovasse in situazione di disabilità grave.

Il nuovo art. 33, comma 3 legge 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità grave, il diritto può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Tali soggetti sono:

I genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
Il coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
I parenti o gli affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità, a cui si aggiungono anche i parenti o gli affini di 3° grado, se il genitore o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni ovvero siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

Con le modifiche introdotte alla Legge quindi, per quanto si sia ampliata la platea degli assistenti alla persona con disabilità, i giorni di permesso retribuito rimangono invariati.
Ciò significa che, per esempio, un disabile grave potrebbe avere 3 referenti all’assistenza, ma questi potranno usufruire personalmente di un solo giorno al mese, in quanto le giornate di permesso non sono state aumentate nel numero.

Ulteriore importante novità riguarda il congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, previsto dall’art. 42, co. 5, D. Lgs.  151/2001, articolo completamente sostituito dal D. Lgs. 105/2022 il quale apporta diverse modifiche, così riassumibili: 1) Il convivente di fatto viene inserito tra i soggetti, individuati prioritariamente dal legislatore, ai fini della concessione del congedo, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile; 2) Il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Per poter fruire del congedo straordinario la convivenza potrà essere instaurata successivamente, ma deve essere garantita e persistere per tutto il periodo di fruizione.

Condividi questo articolo:
Sponsor

Articoli correlati

Tajani: “Sui dazi serve una risposta europea. L’Italia da sola si indebolisce”

Chiara Catone

Stretta su migranti e passaporti: il governo accelera su Albania e discendenza italiana

Stefano Ghionni

Ucraina, l’Italia dice no all’invio di truppe: “Sostegno sì, ma niente soldati sul campo”

Stefano Ghionni

Lascia un commento

Questo modulo raccoglie il tuo nome, la tua email e il tuo messaggio in modo da permetterci di tenere traccia dei commenti sul nostro sito. Per inviare il tuo commento, accetta il trattamento dei dati personali mettendo una spunta nel apposito checkbox sotto:
Usando questo form, acconsenti al trattamento dei dati ivi inseriti conformemente alla Privacy Policy de La Discussione.