I contribuenti destinatari di cartelle di pagamento possono chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, per importi non superiori a 120.000 euro, senza dover documentare la propria temporanea situazione di difficoltà economica, ma semplicemente dichiarandola. La causa di decadenza dal piano, inoltre, è fissata in otto rate non pagate, anche non consecutive.
Queste le novità in materia di riscossione previste dall’art. 15-bis, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ed in vigore dal 16 luglio 2022.
In sintesi, la nuova disciplina prevede:
- la possibilità di frazionare il debito da rateizzare, con la conseguenza che possono essere presentate istanze autonome per ciascun carico indicato nella cartella di pagamento;
- per ciascuna richiesta, innalzamento a 120.000 euro (non più 60.000) della soglia per ottenere la rateazione del debito senza dover documentare la situazione di temporanea difficoltà economica. In altre parole, ad ogni istanza avente ad oggetto un carico fino a 120.000 euro non occorre allegare ulteriore documentazione attestante la situazione di difficoltà economica;
- decadenza dal beneficio della rateazione a seguito del mancato pagamento di 8 rate (non più 5), anche non consecutive. In questo caso, l’importo iscritto a ruolo ed ancora dovuto sarà riscuotibile in unica soluzione;
- in caso di decadenza dal piano di rateazione, il debito scaduto non può essere nuovamente dilazionato. La decadenza dal beneficio, tuttavia, non preclude la possibilità di dilazionare il pagamento di carichi diversi.
La nuova disciplina si applica alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022. Tuttavia, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione per le istanze già presentate, il debito può essere nuovamente dilazionato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono interamente saldate. In questo caso, alla nuova istanza si applicheranno le regole introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti.