Il problema del rinvio delle scadenze fiscali e contributive dei contribuenti assistiti da un intermediario fiscale il cui studio sia posto in quarantena, sollevato dall’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) già nell’ottobre scorso, non ha trovato la soluzione attesa nel Decreto Ristori. L’emendamento proposto dal Sen. Gianni Pittella al suddetto Decreto (oggi in via di approvazione definitiva alla Camera ma senza possibilità di modifiche), è stato trasformato in un o.d.g. che evidenzia comunque la necessità di porre rimedio alla problematica e ne indica la soluzione al Governo da adottare nel primo provvedimento utile. Le vie sono: l’inserimento in un prossimo Decreto legge o nell’attuale Legge di Bilancio, ma nel secondo caso visti i tempi occorrerebbe una fortissima volontà da parte dell’Esecutivo, od un iter particolarmente rapido del ddl 1474, in discussione in Commissione Giustizia al Senato, che in modo più ampio pone rimedio all’impossibilità del professionista, a causa di infortunio o malattia, di gestire le scadenze dei propri assistiti, ovviamente ricomprendendo oltre ai professionisti iscritti alla casse previdenziali private anche i professionisti di cui alla L.4/2013 iscritti alla gestione separata dell’Inps, così come indicato in emendamenti proposti all’art.2 del suddetto ddl e come aveva annunciato dalla relatrice Sen. Grazia D’angelo. “Avevamo posto il problema specifico dei professionisti intermediari fiscali, poiché le scadenze per tale funzione sono particolarmente numerose e, salvo specifiche indicazioni normative, non prevedono slittamenti pertanto il loro mancato adempimento causa inevitabilmente l’applicazione di sanzioni.“ dichiara il Presidente dell’INT, Riccardo Alemanno, che ribadisce “ sicuramente condivido la necessità di un intervento legislativo più ampio in caso di malattia od infortunio del professionista, ma il problema della quarantena, che potrebbe riguardare oltre che il professionista anche i collaboratori quindi tutto lo studio, va risolto adesso non tra un mese o due.”
ODG/1994/115/5-6 (già emen. 10.0.57) Sen. Pittella
Accolto come impegno a valutare l’opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva
Il Senato, in sede di esame dell’A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
considerato che:
il Titolo I del decreto-legge in conversione reca misure di sostegno alle imprese e all’economia;
per sostenere, non solo economicamente ma anche dal punto di vista delle semplificazioni burocratiche ed amministrative in tempi di pandemia, sembra necessario prevedere, tra le altre misure, anche forme di sospensione delle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da un intermediario fiscale il cui studio sia posto in quarantena;
si potrebbe creare, infatti, un problema legato all’eventuale obbligo di quarantena del titolare e dei collaboratori di uno studio professionale di un intermediario fiscale che renderebbe estremamente difficile rispettare le scadenze relative agli adempimenti dei contribuenti assistiti con tutte le conseguenze relative che ne deriverebbero loro;
in tal senso, sarebbe di facile attuazione prevedere per gli assistiti del professionista il cui studio sia sottoposto a quarantena, una sospensione delle scadenze fiscali e contributive per tutto il periodo della quarantena stessa, certificabile dalle autorità sanitarie; tutto ciò è necessario al di là della possibilità di operare in remoto, poiché se è vero che alcune attività di uno studio tributario possono essere svolte da remoto, la complessità degli adempimenti, che continua ad aumentare nonostante il massiccio utilizzo del digitale, non ne consente molte altre collegate soprattutto alle scadenze tributarie e contributive;
in tal senso procede l’emendamento 10.0.57, che prevede tra l’altro che nel caso di quarantena per infezione da Covid-19 dell’intermediario fiscale abilitato e/o dei collaboratori del suo studio, le scadenze fiscali e contributive dei contribuenti assistiti sono sospese sino al quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di quarantena e che sia il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con specifico provvedimento, a definire le modalità operative di comunicazione dell’inizio e del termine dello stato di quarantena, nonché dei codici fiscali dei contribuenti assistiti dall’intermediario fiscale;
impegna il Governo:
ad affrontare in tempi rapidi, nel primo provvedimento utile, la problematica connessa agli adempimenti relativi alle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da un intermediario fiscale il cui studio sia posto in quarantena, procedendo a darle soluzione nella direzione prospettata dall’emendamento 10.0.57.