0

TSO, la Consulta rafforza il diritto alla difesa: avvocato obbligatorio per la convalida e la proroga del trattamento sanitario

La sentenza n. 157/2026 completa il percorso di tutela delle persone più vulnerabili e richiama istituzioni e giudici al pieno rispetto delle garanzie costituzionali
mercoledì, 21 Ottobre 2026
4 minuti di lettura

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) si arricchisce della difesa tecnica imposta dalla Sentenza n. 157 del 2026 della Corte Costituzionale, depositata il 2 ottobre 2026.

Un ginepraio di norme che si sono susseguite nel tempo e che oggi intervengono per regolare e gestire le alterazioni psichiche delle persone, con tutte le tutele e le garanzie giurisdizionali, compresa la difesa tecnica.

Dai manicomi giudiziari agli Ospedali psichiatrici

I manicomi giudiziari, meglio noti come manicomi criminali risalgono in Italia al 1876 ai tempi del medico, antropologo e criminologo, Cesare Lombroso (1835/1909), con l’apertura del primo manicomio ad Aversa, seguito da quelli di Montelupo Fiorentino (FI), Reggio Emilia, Napoli Secondigliano e Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Sono stati aboliti con la legge 13 maggio 1978, n. 180 (nota come legge Basaglia). Mentre a metà degli anni 1970 sorgevano gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), chiusi definitivamente nel 2015, sostituiti dalle REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Con legge 23 dicembre 1978, n. 833, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione, n. 833/1978 nasce il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tuttora vigente.

Premessa costituzionale

L’articolo 32 della Costituzione, di appena due commi, dispone quanto segue:

Primo comma: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.»

Il secondo comma enuncia espressamente il trattamento sanitario obbligatorio e così recita: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.» E la legge sul servizio sanitario nazionale la n. 833/1978, a distanza di ben 47 anni, è stata oggetto di due sentenze della Corte Costituzionale proprio intorno al secondo comma del predetto articolo 32 della Costituzione, ed esattamente la sentenza n. 76 del 2025 e la sentenza ultima, la n. 157 del 2026, depositata il 2 ottobre u.s..

La sentenza n. 76 del 2025

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35, comma primo e secondo, della legge n. 833 del 1978 (SSN), per violazione degli articoli 13 (La libertà personale è inviolabile), 24 (La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento), 32 (vedasi sopra) e 111 (Norme sulla giurisdizione e del giusto processo- parità tra le parti) della Costituzione, «…nella parte in cui non prevedeva la comunicazione dell’ordinanza sindacale (del sindaco comunale) che dispone il trattamento sanitario coattivo in condizioni di degenza ospedaliera alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esiste, nonché l’audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del relativo decreto alla persona stessa o al suo legale rappresentante. Ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevedeva la comunicazione alla persona interessata e al legale rappresentante, ove esistente, dell’ordinanza sindacale di proroga del trattamento.»

Al punto 8.1 della sentenza è detto: «Questa Corte ha ritenuto che il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, per come disciplinato dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, che può operare soltanto in casi di extrema ratio per la finalità eminente della tutela della salute del paziente stesso. La misura coinvolge una pluralità di beni costituzionali, ponendosi sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che giustifica in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica.»

La sentenza n. 157/2026 depositata il 2 ottobre 2026

La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (SSN) nella parte in cui non prevedeva l’assistenza obbligatoria di un difensore nella procedura di convalida e nell’eventuale proroga del TSO. La decisione è stata assunta il 6 luglio 2026 e trae origine da una questione sollevata dal Tribunale di Firenze nell’ambito di un ricorso contro la convalida di un TSO e della sua successiva proroga. La Corte, in sintesi, dispone che il sistema delle garanzie deve accompagnare la privazione della libertà personale conseguente al ricovero coattivo. Occorre esplicitamente il coinvolgimento della difesa tecnica o d’ufficio tramite il giudice tutelare, specie per le particolari condizioni nelle quali si trovano i soggetti interessasti, anche per l’assenza di un adeguato sostegno familiare e sociale, che li rende maggiormente vulnerabili.

Il Sindaco e la Polizia municipale

Il TSO in condizione di degenza viene disposto dal Sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, sulla base della proposta medica motivata e della convalida prevista dall’art. 34 e deve essere trasmesso entro quarantotto ore dal ricovero al giudice tutelare competente. Questi, entro le successive 48 ore deve compiere gli accertamenti necessari e decidere, con decreto motivato, se convalidare o non il TSO. In caso di mancata convalida, il Sindaco deve disporre la cessazione del trattamento. Vi sono, pertanto, procedure molto vincolanti per i Comuni e più esattamente per i Sindaci e per ciascuna Polizia locale, con i seguenti passaggi burocratici:

  • proposta medica;
  • convalida sanitaria prevista dall’art. 34;
  • ordinanza del sindaco;
  • comunicazione all’interessato;
  • avviso della facoltà di nominare il difensore di fiducia;
  • trasmissione tempestiva al giudice tutelare;
  • eventuale designazione del difensore d’ufficio;
  • tempestivo avviso al difensore;
  • audizione personale dell’interessato da parte del giudice tutelare, con possibilità di partecipazione del difensore;
  • decreto motivato di convalida o non convalida;
  • comunicazione al Sindaco;
  • notificazione all’interessato e al difensore;
  • ripetizione delle garanzie in caso di proroga.

Il trattamento ha normalmente durata massima di sette giorni. Eventuale prosieguo sarà deciso dal sanitario responsabile del servizio psichiatrico che deve formulare tempestivamente una proposta motivata al Sindaco, che la comunica al giudice tutelare affinché vengano nuovamente attivate le garanzie previste per la convalida. Sulla complessa struttura di questa procedura le due decisioni della Corte costituzionale, a distanza di poco più di un anno, meritano una lettura unitaria per la loro completa attuazione.

Riflessioni

Non è mai troppo tardi perché si attuino i principi fondamentali della Costituzione, ovvero tutti quei precetti normativi, specie nei primi 54 articoli, le cui disposizioni costituzionali rinviano al legislatore in virtù della cosiddetta riserva di legge.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Questo modulo raccoglie il tuo nome, la tua email e il tuo messaggio in modo da permetterci di tenere traccia dei commenti sul nostro sito. Per inviare il tuo commento, accetta il trattamento dei dati personali mettendo una spunta nel apposito checkbox sotto:

Potrebbero interessarti