Non è affatto facile adempiere a questo precetto costituzionale perché si presuppone la conoscenza della Costituzione medesima.
Essa, nonostante i suoi 72 anni, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, non è da tutti conosciuta.
Eppure nella XVIII ed ultima disposizione transitoria e finale della Costituzione è detto che “Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno del 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione”.
Conclude, nell’ultimo comma, affermando che: “La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli Organi dello Stato”.
Se per gli Organi dello Stato, ed in particolare, per le persone che incarnano i singoli Uffici, dovrebbero non esserci dubbi sulla conoscenza e fedele osservanza della Costituzione, non è altrettanto scontato per tutti gli altri cittadini che sono la maggioranza.
Il richiamo alla fedeltà della Repubblica deriva dalla forma di Stato che gli italiani hanno scelto a seguito del referendum istituzionale del ‘46, oltre a quanto dispone espressamente l’articolo 54 della Costituzione, affermando che “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi”.
Per quelli cui sono affidate funzioni pubbliche c’è anche “il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
È di conoscenza comune che il giuramento è previsto per tutti gli impiegati, di vario livello, quando vengono assunti nella pubblica amministrazione. Giurano i militari di leva e di carriera. Giura anche il Presidente del Consiglio ed i suoi ministri, nelle mani della massima Autorità, il presidente della Repubblica.
È una obbedienza attiva, come anche il precedente art. 52 lascia presupporre quando afferma che: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”.
Ne possono scaturire doveri giuridici la cui inosservanza può comportare provvedimenti disciplinari, di Stato ed anche di tipo civile, amministrativo o penale.
Ma per osservare la Costituzione e le leggi non è una impresa di poco conto per il cittadino comune, specie se ha frequentato solamente le scuole dell’obbligo e non ha avuto il tempo o gli strumenti necessari.
Eppure in materia di legificazione il nostro parlamento è più che prodigo. In Italia, nel 1990, si contavano circa 150 mila leggi, mentre in Germania erano meno di 6 mila ed in Francia appena oltre 7 mila.
Il problema, comunque, oltre al numero delle norme che viene sfornato dal parlamento e dal governo, a parte le disposizioni di rango inferiori di competenza dei vari Ministeri, è il modo della pubblicità, cioè dello strumento attraverso cui le stesse vengono portate a conoscenza della collettività per la stretta e rigorosa osservanza.
Lo strumento unico ed esclusivo è la pubblicazione, che vi dà giuridica esistenza, dopo la firma di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, (art. 73, 77, 136 e 138 della Costruzione), attraverso la Gazzetta ufficiale. Alla fine di ogni precetto normativo è scritto che: “È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
La domanda viene spontanea e cioè: il cittadino comune come può, ogni giorno, tenersi al corrente di tutte le leggi che vengono prodotte e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale che possano riguardarlo da vicino, specie quando sono previste sanzioni anche penali?
Eppure l’articolo 5 del codice penale, dal titolo: “Ignoranza della legge penale”, così recita: “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”.
Dall’altro canto il precedente articolo 3 del C. P. afferma il principio della “Obbligatorietà dell’azione penale”.
Occorre che gli Organi dello Stato, parlamento e governo, si adoperino a colmare, una volta per sempre, questa grave lacuna di informazione e di conoscenza delle norme giuridiche fondamentali per un corretto vivere civile, partendo dalla scuola dell’obbligo ed utilizzando tutti i canali e strumenti di comunicazione e di informazione.
La Gazzetta Ufficiale e l’albo pretorio sono strumenti obsoleti ed assolutamente insufficienti.