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Progressioni economiche e cambio di area: l’ARAN chiarisce i diritti maturati al momento della decorrenza

domenica, 19 Ottobre 2025
1 minuto di lettura

La gestione delle progressioni economiche orizzontali nella pubblica amministrazione continua a generare quesiti interpretativi, soprattutto quando si sovrappongono con i passaggi tra aree. Un caso emblematico è quello sollevato recentemente in merito a una progressione economica avviata nel giugno 2024, ma con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2023, secondo un Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto nel 2023. Il dubbio riguarda la posizione di un dipendente che, nel frattempo, ad aprile 2024 ha avuto accesso a un’area superiore mediante progressione verticale. Ha diritto, in tal caso, al differenziale economico maturato nell’area inferiore?

L’ARAN, con un orientamento chiarificatore, ha fornito una risposta netta e coerente con i principi del sistema contrattuale. L’Agenzia ricorda che per la verifica dei requisiti di accesso alla progressione orizzontale, fa fede la situazione del lavoratore alla data di decorrenza del beneficio, e non al momento in cui viene effettivamente avviata la procedura. Pertanto, se il dipendente al 1° gennaio 2023 era ancora inquadrato nell’area inferiore e in possesso del triennio di permanenza richiesto dal CCNL 16 novembre 2022, ha pieno diritto a partecipare alla selezione, anche se al momento della pubblicazione dell’avviso risulta già in un’area superiore. Questo principio ha importanti ricadute anche sul piano retributivo. Infatti, nel caso in cui il dipendente ottenga il riconoscimento della progressione economica maturata nell’area inferiore, ma si trovi ormai inquadrato in un’area superiore, trova applicazione l’articolo 15, comma 3, del CCNL. Tale norma stabilisce che la differenza tra il nuovo trattamento economico derivante dalla progressione e il valore tabellare iniziale della nuova area venga conservata sotto forma di assegno personale assorbibile, finanziato dal Fondo delle risorse decentrate.

Questo assegno, pur non incrementando strutturalmente lo stipendio tabellare, tutela il lavoratore dal punto di vista economico, riconoscendo il merito acquisito e garantendo continuità nei benefici anche a fronte di tempistiche procedurali dilatate.

La chiarezza offerta dall’ARAN è fondamentale per i responsabili del personale negli enti locali, spesso costretti a gestire situazioni complesse con normative non sempre lineari. L’Agenzia ribadisce l’importanza di ancorare l’analisi dei requisiti alla data di decorrenza del beneficio, evitando che ritardi nella contrattazione o nella pubblicazione degli avvisi possano compromettere diritti già maturati. In definitiva, si rafforza un principio essenziale: i diritti dei lavoratori devono essere valutati alla luce della realtà giuridica vigente al momento in cui maturano, non quando vengono formalmente riconosciuti.

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