martedì, 14 Gennaio, 2025
Attualità

Le cinture di sicurezza entrano di diritto nelle aule giudiziarie

Una significativa evoluzione interpretativa della vigente normativa stradale come deterrente a garanzia della sicurezza di tutti gli occupanti del veicolo.

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46566 del 5 novembre 2024, ha previsto responsabilità anche penali per i conducenti di veicoli che non pretendano dai passeggeri, prima di mettersi in marcia, di indossare le cinture.

Non indossare la cintura di sicurezza da parte dei passeggeri, non solo si viola l’articolo 172 del codice della strada, ma si possono ravvisare responsabilità di ordine penale nei confronti del conducente fino al reato di omicidio colposo (Art. 589 c.p.).

L’articolo 589 del codice penale, infatti, così recita: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.”

È doveroso evidenziare che il citato articolo 172 del codice stradale impone l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza da parte del conducente e dei passeggeri occupanti i posti anteriori di veicoli immatricolati sin dal 1978. Tale obbligo è stato esteso anche ai passeggeri occupanti i sedili posteriori sui veicoli immatricolati dal 1990.

Nella sentenza è detto che: “Secondo il combinato disposto del citato articolo 589, co.2 cd pen. e dell’art. 172, co. 1 d.lgs 285/92, risponde di omicidio colposo chi, prima di intraprendere la marcia del veicolo con passeggeri a bordo, non esige che costoro indossino la cintura di sicurezza, verificando che lo facciano e in caso di renitenza, rifiuti il trasporto, continuando a verificarlo durante la marcia, anche con l’aiuto degli altri passeggeri trasportati, interpellando direttamente il passeggero.”

Un bel grattacapo a carico del conducente che dovrà fare appello al buonsenso dei trasportati, almeno fino a quando tale incombenza non sarà semplificata allorquando anche i veicoli di immatricolazione remota saranno dotati obbligatoriamente di sistemi acustici atti a segnalare il mancato utilizzo delle cinture.

Tale indirizzo giurisprudenziale avrà le sue immediate ricadute anche sulle conseguenti responsabilità civili a carico delle assicurazioni con inevitabili contenziosi, rivalse e aggravio generalizzato sui premi assicurativi.

Dall’uso sistematico delle cinture di sicurezza da parte dell’intero equipaggio, insieme al rispetto delle altre regole stradali, compresi i limiti di velocità e di efficienza di ciascun veicolo circolante, da accertare nelle fasi di revisione periodica, ne scaturirà una significativa riduzione di incidenti gravi o mortali.

Spetta ora agli Organi competenti l’impegno a far dotare quanto prima tutti i veicoli circolanti di dispositivi acustici per sensibilizzare l’allacciamento delle cinture di sicurezza da parte di tutto l’equipaggio, viste le responsabilità di carattere penale a carico del conducente in caso di morte di un componente.

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