Dovrebbe presto esser pubblicata una sentenza del nostro Giudice Amministrativo di ultimo grado, chiamato a decidere una controversia fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alcuni concessionari di giochi a premi che lamentavano di aver subìto, negli scorsi anni, prelievi straordinari rispetto a quello originariamente previsti: i ricorrenti sarebbero stati cioè trattati alla stregua di Bancomat, ai quali i gestori delle finanze pubbliche – attraverso un uso spregiudicato (almeno con riferimento agli obblighi europei che li riguardano) dei loro poteri concessori – avrebbero ritenuto di poter liberamente attingere per far quadrare i conti.
La questione era stata già portata all’attenzione della Corte del Lussemburgo, al fine di conoscerne l’opinione rispetto alla compatibilità tra un simile prelievo e il diritto europeo, ma quella Corte ha dato – come spesso accade – una risposta alquanto confusa e contraddittoria: che è sembrata perciò di scarso aiuto, sia rispetto all’accoglimento della richiesta avanzata dai concessionari stessi, sia rispetto a una sua reiezione, come ovviamente prospettata dall’Avvocatura Generale dello Stato, che difendeva l’Agenzia.
Nelle scorse settimane ( precisamente lo scorso 13 Marzo) è però accaduto un fatto di cui i giudici chiamati a decidere la suddetta controversia dovranno necessariamente tener conto: la Corte d’appello di Roma, Sezione Prima civile, ha infatti reso e pubblicato un’altra sentenza che – riformando quella numero 6174/2015 in precedenza emessa dal Tribunale competente – ha accolto la pretesa dell’appellante di vedere meglio precisato e ampliato il concetto giuridico di ”violazione manifesta del diritto comunitario” da parte di quei magistrati del Consiglio di Stato che avevano composto il Collegio autore di ulteriore sentenza (con diversità di oggetto), ove l’esistenza di tale ultima violazione era stata – al contrario – disconosciuta.
Nell’ambito di questo coacervo di decisioni giurisdizionali (e tralasciando, per brevità, ogni eventuale questione afferente il riparto delle giurisdizioni fra giudici ordinari – civili o penali che siano – e giudici amministrativi) basterà ricordare come la richiamata sentenza del 13 marzo potrebbe avere significative conseguenze a proposito di un miglior adeguamento della nostra giurisprudenza nazionale ad ogni precetto contenuto nei Trattati europei e nel diritto derivato, almeno rispetto a quanto verificatosi fino ad oggi nell’ambito della giustizia italiana.
Oggetto della decisione civile era infatti “la responsabilità dello Stato giudice per manifesta violazione del diritto europeo“ e la conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni patiti dall’appellante: decisione dunque che – per l’ampiezza del suo oggetto – non potrà che incidere anche su quella, in corso di adozione, richiamata in apertura.
Più precisamente, un pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) – che interpretasse la riscossione di un prelievo forzoso sui concessionari dei giochi a premi come una violazione manifesta della libertà di concorrenza sul mercato unico – potrebbe avere conseguenze significative anche sulla personale responsabilità dei magistrati (almeno quelli, di ultimo grado, chiamati a pronunciarsi su singole questioni e in particolare su quella di cui oggi ci occupiamo) che non dovessero tener conto, nel loro decidere, dell’effettivo contenuto e significato delle disposizioni sovranazionali attualmente vigenti.
Quanto sopra, anche a prescindere dalle pregiudizievoli conseguenze che potrebbero andare ad incidere sulle finanze pubbliche e che, almeno in linea di primo approccio, sembrano essere le seguenti:
- Prelievo Forzoso: una decisione fondata sul contrasto fra ordinamento sovranazionale e diritto interno condurrebbe inevitabilmente all’incompatibilità fra prelievo forzoso e libertà di impresa; incompatibilità che, altrettanto inevitabilmente, comporterebbe – da parte degli Stati membri coinvolti – l’obbligo di abolire o modificare la legislazione nazionale che lo abbia previsto, al fine di renderla finalmente conforme al diritto dell’Unione Europea.
- Risarcimento dei danni: basandosi sul principio secondo cui gli Stati membri debbano risarcire i danni causati ai privati da violazioni dell’ ordinamento UE imputabili a ciascuno di Essi, i concessionari di giochi a premi così colpiti potrebbero avere diritto a chiedere – oltre alla restituzione di quanto forzosamente da loro acquisito – anche il risarcimento dei danni che ne sono conseguiti.
- Valore del precedente: una tale decisione verrebbe altresì a creare un precedente giudiziario importante, influenzando le future interpretazioni della libertà di concorrenza e – in virtù del principio dello Stare Decisis – andare a comprimere la capacità degli Stati membri di introdurre similari misure in tutte le materie su cui si estenda il potere concessorio dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
- Mercato dei Giochi a Premi: la rimozione del prelievo forzoso potrebbe poi ridurre le barriere all’ingresso del relativo mercato, stimolando la concorrenza e potenzialmente riducendo i costi per i giocatori, da tutelare ad ogni effetto nel loro ruolo di consumatori, come disciplinato nel relativo Codice.
- Rischi Regolatòri: ulteriori decisioni conformi a quella – prima richiamata – della Corte d’appello di Roma potrebbero infine disincentivare gli Stati membri dall’introdurre nuove tasse o prelievi forzosi nel settore dei giochi a premi senza una preventiva valutazione della loro compatibilità con il diritto dell’UE, almeno per evitare ulteriori ricorsi – con annesse richieste di risarcimento – che possano anche coinvolgere la responsabilità dei magistrati nazionali, almeno ove costoro abbiano omesso di valutare correttamente i limiti di una tale, ipotetica compatibilità.
La portata esatta delle conseguenze della decisione appena pubblicata dipenderebbe in ogni caso dai dettagli di quella – strettamente interpretativa – fornita dalla Corte di Giustizia, nonché dall’ampiezza del prelievo forzoso di cui sopra e dalle reazioni degli Stati membri, delle imprese o dei cittadini coinvolti.
Tale ultima decisione diverrebbe così anche un importante punto di riferimento – non solo a proposito della regolazione del gioco d’azzardo e della libertà di concorrenza nell’ambito del mercato unico europeo – ma a