Chi contrae la malattia contro la quale si era vaccinato ha diritto al risarcimento: va indennizzato il danno da vaccino antinfluenzale. Il ministero della Salute dovrà pagare l’assegno una tantum ai familiari di un uomo deceduto per encefalomielite contratta in seguito alla somministrazione. E questo nonostante l’interessato, per età e condizioni di salute, non potesse essere considerato un soggetto portatore di “aumentato rischio di malattia grave”, categoria cui soprattutto si rivolge la raccomandazione dell’amministrazione. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione (ordinanza 26615/2023 del 14 settembre dalla sezione lavoro) secondo la quale è illegittimo negare l’indennizzo in caso di patologie irreversibili causate da determinate vaccinazioni raccomandate. Decisione basata sul principio costituzionale di solidarietà che impone di addossare alla collettività le conseguenze negative dei trattamenti.
Esigenze di solidarietà
L’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 stabilisce che chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, abbia riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Questo, per la Corte, vale anche per i danni procurati dalla somministrazione di vaccino antinfluenzale. Dunque accolto il ricorso degli eredi, mentre sbaglia la Corte d’appello di Genova. Il diritto all’indennizzo non deriva dal fatto che ci si sottoponga a un trattamento obbligatorio in quanto tale, ma dalle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività. Il vaccino antinfluenzale è consigliato dal Ministero con raccomandazioni ad hoc per ogni stagione: le campagne d’informazione e sensibilizzazione puntano alla più ampia copertura e coinvolgono tutta la popolazione, a prescindere da una pregressa e specifica condizione individuale di salute, età, lavoro o convivenza.
La Corte Costituzionale
La Corte d’Appello aveva negato l’indennizzo, sostenendo che la somministrazione del vaccino antinfluenzale non era paragonabile a quella dei vaccini antipolio e trivalente. Tuttavia, la Consulta ha ribaltato questa interpretazione citando, tra le altre, anche una recente pronuncia della Corte Costituzionale a favore invece di un indennizzo generalizzato. Con la sentenza n. 268/17 la Corte Costituzionale, proprio sul vaccino antinfluenzale, ha detto che il diritto all’indennizzo non deriva dal fatto che ci si sottoponga a un trattamento obbligatorio in quanto tale, ma dalle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività. E negarlo si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.