La Regione Puglia ha pubblicato il regolamento delle imprese forestali e gli elenchi degli operatori e degli istruttori forestali. Nel RR n. 9 è prevista l’istituzione di un Albo delle imprese forestali, elenco di riferimento per l’affidamento di lavori e servizi nei boschi della Puglia agli operatori economici regionali del settore. L’iscrizione è volontaria, va rinnovata annualmente ed è assoggettata al pagamento di spese istruttorie e dell’imposta di bollo. I termini previsti per la presentazione andranno dal 1° gennaio e il 30 marzo a mezzo PEC all’indirizzo della Sezione regionale competente, che a sua volta verifica la completezza e correttezza formale della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti di ammissione.
Interventi selvicolturali
Le imprese non iscritte all’Albo possono eseguire interventi selvicolturali in boschi di proprietà o possesso pubblico o di proprietà privata aventi un’estensione inferiore a un ettaro o eseguire interventi in economia diretta. L’iscrizione all’Albo non è richiesta alle pubbliche amministrazioni quando eseguono interventi in amministrazione diretta e ai cittadini assegnatari di modeste quantità di piante schiantate, sradicate o seccate a causa di calamità naturali, per uso civico. L’Albo è strutturato in quattro classi, ciascuna delle quali abilita l’iscritta alla realizzazione di lavori forestali per importi differenti. Le imprese che presentano domanda di iscrizione accedono alla classe di competenza secondo il seguente criterio: Classe A: almeno n. 5.000 giornate uomo; Classe B: almeno n. 3.500 giornate uomo; Classe C: almeno n. 800 giornate uomo; Classe D: da 0 fino a n. 799 giornate uomo. Sono computate come giornate uomo le giornate lavorative impegnate in operazioni selvicolturali o servizi e opere nel settore forestale e paesaggistico-ambientale strettamente connessi al campo forestale ed ambientale, nelle precedenti tre stagioni silvane. L’impresa boschiva già iscritta all’Albo e in regola con il pagamento degli oneri istruttori può chiedere il passaggio ad una classe superiore con domanda presentata a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale della Sezione competente dal primo gennaio al 31 maggio di ciascun anno, dimostrando il possesso dei requisiti corrispondenti alla classe richiesta. Il regolamento prevede, inoltre, l’istituzione dell’Elenco degli operatori forestali della Regione Puglia, con l’obiettivo di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, sostenendo i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni nella ricerca di maestranze qualificate. L’iscrizione all’elenco è volontaria e gratuita, salvo il pagamento dell’imposta di bollo. Per mantenere l’iscrizione nell’elenco, i soggetti iscritti devono conseguire il requisito formativo entro 5 anni dal conseguimento del titolo, ed ogni 5 anni, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche relative ai macchinari ed alla sicurezza sul lavoro.
L’elenco degli istruttori forestali
Altra novità introdotta dal regolamento è l’elenco degli istruttori forestali della Regione Puglia, consentito ai soggetti in possesso della qualificazione di Istruttore forestale rilasciata da una Regione o Provincia autonoma italiana o in esito alla frequenza di specifico corso regionale il cui standard è definito con Deliberazione di Giunta Regionale. Per mantenere l’iscrizione nell’elenco degli Istruttori Forestali, gli iscritti devono implementare il requisito formativo entro 5 anni dal conseguimento del titolo e successivamente ogni 5 anni, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche relative ai macchinari ed alla sicurezza.