L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle nuove istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit, a seguito delle norme introdotte dal ‘Decreto lavoro’ che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto (Dl n. 48/2023) ha inoltre incluso tra i bonus, che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.
Esenzione dall’Irpef
I dipendenti con figli fiscalmente a carico sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività. Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di un reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e ricorda che per il Fisco sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).
L’agevolazione per i genitori
Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato. Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione (per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico) il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi ed entro i termini per le operazioni di conguaglio.